C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 16/03/2023 – Delibera – A.S.D. ATLETICO RACALE – A.S.D. VEGLIE DEL 22/01/2023 – CAMPIONATO PROMOZIONE – – terminata con il punteggio di 2-1.

A.S.D. ATLETICO RACALE – A.S.D. VEGLIE DEL 22/01/2023 – CAMPIONATO PROMOZIONE - - terminata con il punteggio di 2-1.

In ordine a: reclamo proposto dalla Società A.S.D. VEGLIE, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 119 del 16/02/2023, a mezzo della quale veniva deliberato di: “dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD VEGLIE, addebitando sul conto dell’istante la relativa tassa; per l’effetto confermare il risultato della gara di 2-1 in favore dell’ASD RACALE, come conseguito sul campo”. MOTIVAZIONE La predetta decisione del G.S. Territoriale nello specifico traeva linfa, per quanto di sostanza, dal referto di gara stilato dall’arbitro il quale, con riferimento ai fatti oggetto di giudizio, al riguardo, dapprima scriveva: “a fine gara il capitano ed il dirigente della squadra ASD VEGLIE mi comunicano che hanno intenzione di formulare un reclamo nei confronti della squadra Atletico Racale, in quanto l’impianto di illuminazione non è stato acceso durante l’ultimo quarto d’ora di gara. Premesso che la visibilità era comunque buona per portare a termine la gara, allego il foglio di reclamo da parte dell’ASD Veglie e di seguito anche un foglio redatto e firmato dal dirigente accompagnatore dell’Atletico Racale - che spiega la situazione dei fatti del campo e dell’impianto di illuminazione”. Quanto al primo di essi fogli, vergati a mano, il contenuto testuale è il seguente: “la ASD VEGLIE formula ricorso di reclamo avverso l’utilizzo dell’impianto di illuminazione, essendo la gara proseguita con l’ausilio delle luci. Il capitano Lillo (Daniele), alla presenza del capitano avversario” laddove, nel secondo, è riportato: il sottoscritto Caputo Cesare Antonio, dirigente accompagnatore della Società ASD ATL. RACALE, avendo appreso che ASD VEGLIE, a termine della gara ha depositato nelle mani del direttore di gara reclamo in quanto, a loro dire, non sarebbe stata accesa l’illuminazione, dichiara prioritariamente che nessuna comunicazione in tal senso è pervenuta allo scrivente. Si coglie l’occasione per precisare che lo Stadio “Generale Basurto” è censito presso la F.I.G.C. C.R. PUGLIA come impianto sportivo privo di illuminazione omologata, ergo non idoneo x le gare serali – Racale, 22/01/2023 – firmato: Il Dir. Accompagnatore”. Seguiva, come in atti, a richiesta del Giudice Sportivo supplemento – precisazione dello stesso arbitro, dal quale si evince: “confermo quanto dichiarato nel rapporto di gara; le luci dell’impianto comunale Gen. L. Basurto erba art., non sono state accese durante tutta la durata della gara e la luminosità era comunque sufficiente per portare a termine la gara fino alla fine dei 90 minuti regolamentari, nonostante la pioggia e l’orario (inizio alle ore 15.00); nel corso dell’ultimo quarto d’ora di gara, il capitano della squadra ASD Veglie mi ha chiesto se si potessero accendere le luci dell’impianto. Appena pervenuta la richiesta, ho rivolto la stessa domanda al capitano della squadra Atletico Racale che mi ha informato del fatto che le luci non potevano essere accese, così la gara è stata ugualmente portata a termine senza alcuna problematica di visibilità del terreno di gioco; a fine gara il capitano ed il dirigente della squadra ASD Veglie mi comunicano di voler formulare un reclamo nei confronti della squadra Atletico Racale. Informato e chiamato il capitano della squadra Atletico Racale che, nel frattempo, era in doccia, interviene il dirigente dell’Atletico Racale che spiega la situazione dell’impianto al capitano e al dirigente dell’ASD Veglie. A fine confronto, entrambe le società mi rilasciano dei fogli che ho allegato al rapporto di gara”. Alla luce di detti atti ufficiali di gara, il Primo Giudice, per quanto qui di essenziale rilievo, così motivava la sua decisione, di declaratoria di inammissibilità del ricorso a lui proposto dall’odierna reclamante: “ in sostanza dagli atti ufficiali emerge che durante la gara l’impianto di illuminazione del campo di gioco non è stato acceso dalla resistente, proprio perché non omologato; che né prima né durante la gara è stata formulata una riserva circa l’impraticabilità del terreno per scarsa illuminazione, come invece richiesto dalla norma codicistica richiamata (art. 67 comma 4 C.G.S.), che, in ogni caso, l’arbitro ha ritenuto esistente una illuminazione naturale sufficiente per tutta la durata dell’incontro, tant’è che non ha richiesto sua sponte di accendere l’impianto. È evidente che nella fattispecie il ricorso sia inammissibile sia per insindacabilità della decisione arbitrale in ordine alla sufficiente illuminazione, sia “per mancanza di un presupposto condizionante dell’agire”. Avverso detta motivazione la ASD VEGLIE, con il diffuso reclamo proposto in questa sede - che si dà qui per conosciuto - per quanto di rilievo in sintesi rappresentava che: - non contestava, nel caso di specie, la praticabilità del terreno di gioco; - nel corso della gara venivano accese le luci dell’impianto comunale in questione, solo quelle basse, poste ai bordi del rettangolo di gioco, utilizzato dalla squadra ospitante, solo per gli allenamenti, laddove i fari posti sulle torri alte rimanevano spente; - detto impianto, più basso rispetto ai torrioni, era stato certamente utilizzato in occasione della gara con luminosità proiettata sul campo di gioco; - la partita era, quindi, proseguita con l’ausilio di questo impianto di illuminazione non omologato (come da attestazione a lei rilasciata con nota del 22/02/2023 dall’Ufficio Impianti), in dispregio dell’art. 59 comma 2 delle NOIF, che prescrive che per l’inizio e la prosecuzione delle gare con l’illuminazione artificiale, l’impianto deve esere dotato delle potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio federale (rectius omologazione); - l’arbitro, ex art. 60 NOIF, ha discrezionalità solo circa l’utilizzabilità del terreno di gioco e, quindi, ha sindacabilità assoluta solo in merito alla praticabilità dello stesso, e non già sull’impianto sportivo, per la quale decide, invece, preventivamente, detto Ente preposto (Ufficio Impianti); - il Direttore di gara, nella fattispecie, allorquando nei suoi atti ufficiali aveva dichiarato che le luci dell’impianto in questione non erano state accese durante tutta la durata della gara, evidentemente, si era riferito alle sole luci dei fari poste sulle torri alte; - le predette luci/fari basse poste a bordo del campo “Basurto”, invece, erano state sicuramente accese nell’occasione, come si rilevava da fotogramma del profilo faceboock della società reclamata, prodotto in atti; - in asserita fattispecie identica (pochi fari bassi non omologati) questo stesso organo di giustizia sportiva adito, proprio richiamando la violazione dell’art. 59 NOIF invocata, aveva reso la gara irregolare ex art. 17 C.G.S. preesistente; sicchè, per dette spiegate ragioni, la ASD VEGLIE chiedeva vedersi deliberare, in accoglimento del proposto reclamo: “la sanzione della punizione della perdita della gara in danno dell’ASD ATLETICO RACALE ed in suo favore con il risultato di 0-3”. Si chiedeva altresì alla Corte di convocare il direttore di gara per chiarimenti. Veniva depositata in atti memoria da parte della ASD ATLETICO RACALE - che si dà qui per conosciuta - a mezzo della quale diffusamente, in fatto ed in diritto, anche riportandosi a quella precedente datata 25/01/2023 prodotta in sede di giudizio innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, veniva depositata documentazione fotografica dei punti illuminanti di cui era dotato l’impianto sportivo in questione, chiedendo di confermare la Decisione dello stesso e, quindi, di dichiarare inammissibile il gravame della controparte, così ratificando il risultato maturato sul campo di 2 a 1 in suo favore. Seguiva atto di brevi repliche della ASD VEGLIE - che si dà qui per conosciuto - con il quale reiettate le avverse deduzioni della reclamata, si insisteva per le precitate richieste rassegnate nel libello introduttivo del presente giudizio. Incardinatosi, quindi, il giudizio di reclamo, veniva acquisita comunicazione del competente Ufficio Impianti Sportivi Comitato Regionale Puglia - stagione sportiva 22/23 - dal quale emergeva che il Campo Comunale “L. Basurto er. ar.”, sito in Racale alla via Melissano, era privo di illuminazione omologata. Tanto ricostruito questa Corte ritiene, in via assorbente, di uniformarsi alla predetta statuizione di inammisibilità del reclamo ritenuta in via primigenia dal G.S. Territoriale, per insindacabilità della decisione arbitrale in ordine alla sufficiente illuminazione del campo di gioco in questione. E’ pacifica, dal tenore testuale dei predetti atti ufficiali di gara sopra richiamati, nel caso di specie, la praticabilità del terreno di gioco - quanto al minimo di illuminazione necessaria, cosa peraltro, come, innanzi visto, espressamente riconosciuta dalla stessa reclamante. Per le predette ragioni, ben esposte dal Primo Giudice, sul punto, per contro, del tutto infondata è la doglianza della ASD VEGLIE in ordine alla violazione sub specie dell’art. 59 co. 2 delle NOIF, essendo incontestabile, proprio alla luce del referto arbitrale e della successiva più diffusa precisazione resa al G.S.T. (che, fino a prova contraria, hanno fede privilegiata, sia per quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” - così Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021 -) che alcun faro/luce di qualsivoglia impianto di illuminazione servente il terreno di gioco e proiettante luce direttamente sullo stesso, privo di omologazione, durante l’incontro e per tutta la durata dello stesso, sia stato acceso. E ciò, verosimilmente, proprio per la ragione che l’impianto di illuminazione del terreno di gioco del “Basurto”, come dichiarato, da subito sia verbalmente dal capitano della stessa società ospitante all’arbitro ed al capitano della ASD ATLETICO RACALE in campo, sia dal suo dirigente accompagnatore Caputo nel predetto foglio scritto consegnato all’arbitro a termine della gara, era privo di illuminazione omologata per le gare serali, tant’è che la partita era iniziata alle ore 15.00 e terminate alle 16.50 del 22/01/2023, come si evince dallo stesso referto stilato dall’arbitro. Né a fornire l’indispensabile prova a contrario di tanto vale, in assenza di altro rilievo, il predetto fotogramma depositato in atti dalla reclamante dal quale, a tutto concedere, può arguirsi - al più - la visione, in lontananza rispetto al terreno di gioco, di luci, senza la prova che esse puntassero direttamente sullo stesso, al fine di illuminarlo a giorno. D’altro canto non ci si riesce a spiegare la ragione per cui, in assenza di ordine specifico dell’arbitro alla società ospitante, di ricorrere alla luce artificiale per illuminare il campo di gioco, perché assolutamente necessario per la prosecuzione fino al termine della partita di cui si discetta, questa dovesse risolversi, inopinatamente, sua sponte, all’accensione di un impianto di illuminazione a servizio del campo - che ben sapeva non essere omologato - sì da andare incontro alla sicura sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3, nell’ambito di una partita che, invece, a soli 15 minuti dalla fine, la vedeva in vantaggio con il punteggio di 2 a 1 peraltro, poi, rendendo confessione - addirittura per iscritto - di tale illecito commesso. Vero è che, a rischiarare la questione vexata, sovviene la ricostruzione sul punto della reclamata ASD ATLETICO RACALE, sì come contenuta nelle sue memorie difensive richiamate, in quanto efficacemente supportata da eloquente documentazione fotografica dello stato dei luoghi, del tutto compatibile con il racconto sul punto del direttore di gara. Costei ha, infatti, ben rappresentato che l’unico impianto di illuminazione servente il terreno di gioco del “Basurto” è quello presente ai bordi di esso rettangolo di gara (quello con le cd. “torri alte”, secondo la terminologia utilizzata dalla reclamante) che, per l’appunto, viene utilizzato solo per gli allenamenti della squadra - e non già per la disputa delle gare interne - che si svolgono in orario diurno, in quanto, come visto e prontamente rappresentato dalla stessa in occasione dei fatti, non omologato. Le luci di tale impianto, giammai, quindi, proprio per tale ragione, sono state accese durante tutto lo svolgimento della gara, che, comunque, secondo la decisione dell’arbitro in campo ha potuto regolarmente svolgersi e finire, perché vi era sufficiente illuminazione allo scopo, senza dover far ricorso ad illuminazione artificiale alcuna. Le luci definite “basse”, così come descritte dal Veglie, lungi dall’essere illuminazione a beneficio del campo di gioco, altro non sono che quelle del percorso pedonale posto a supporto dei fruitori dell’impianto sportivo fino alle uscite di sicurezza di esso, ubicate nella parte esterna dell’impianto stesso e, precisamente, dietro le gradinate passando al di là della recinzione (cfr. fotogrammi n. 1, 2, 3 e 4 allegati ad entrambi i predetti suoi atti difensivi). In particolare poi, tali luci, come effettivamente può evincersi dai reperti fotografici richiamati, “puntano” solo tale percorso pedonale, ivi compresa l’area adibita a parcheggio e non già il terreno di gioco. E’ pertanto del tutto verosimile che quelle indefinite luci che si evidenziano nell’unico fotogramma depositato in atti dalla società istante, siano proprio quelle di pertinenza di detta illuminazione, per l’appunto del tutto esterna al rettangolo di gioco. Sicchè, alla luce di dette eloquenti emergenze probatorie, che si saldano perfettamente con gli atti ufficiali di gara, del tutto ozioso sarebbe risentire a chiarimenti il Direttore di gara a tal riguardo, come pur richiesto dalla reclamante, pena violare il principio generale di celerità e speditezza che informa, anche e soprattutto, il processo sportivo. Ovviamente, così ricostruita la vicenda qui di stretto interesse, del tutto inconferente risulta il richiamo della reclamante al precedente di questa Corte del 13/12/2018, affatto analogo a quello in discussione, atteso che in quel caso si verteva in ipotesi di impianto di illuminazione non omologato, abusivamente utilizzato durante la gara laddove, nel caso che ci occupa, nessun impianto non omologato risulta essere stato acceso durante tutta la partita. La scelta di questa Corte di confermare la decisione del G.S. Territoriale, riguardo alla prima ragione di sua declaratoria di inammissibilità del proposto reclamo, per insindacabilità nella fattispecie della decisione dell’arbitro in ordine alla sufficiente illuminazione del terreno di gioco, - che trae fondamento di di diritto nell’art. 60 comma 1 delle NOIF : “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”, risulta, evidentemente, assorbente rispetto all’altra questione devoluta con il reclamo avente ad oggetto la ritualità della riserva formulata da parte dell’ASD VEGLIE, nel caso in questione, di cui all’art. 67 comma 4 C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD VEGLIE; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

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