C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 16/03/2023 – Delibera – A.S.D. Castelluccio dei Sauri – La Torittese del 26.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Castelluccio dei Sauri, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 130 del 2.3.2023 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica fino al 2/3/2024 comminata al calciatore Ponziano Giuseppe. Oggetto: art. 61 comma 1 C.G.S.

A.S.D. Castelluccio dei Sauri – La Torittese del 26.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Castelluccio dei Sauri, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 130 del 2.3.2023 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica fino al 2/3/2024 comminata al calciatore Ponziano Giuseppe. Oggetto: art. 61 comma 1 C.G.S.

Ritenuto in fatto Con pec del 3 marzo 2023 la A.S.D. Castelluccio dei Sauri trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 co. 2 C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Ponziano Giuseppe, chiedendo l’addebito della relativa tassa sul conto della società. Con PEC del 6/3/2023 depositava rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, in epigrafe indicata, con cui quest’ultimo aveva comminato la squalifica fino al 2/3/2024 al calciatore Ponziano Giuseppe, poiché quest’ultimo “a seguito del provvedimento di espulsione proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi minacciose ed irriguardose; successivamente lo colpiva con un pugno sulla colonna vertebrale, arredandogli intenso dolore: al termine della gara si presentava all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, reiterando il proprio comportamento minaccioso, senza ulteriori conseguenze”. Chiedeva la riforma della decisione, contestando le ragioni che avevano motivato l’espulsione del Ponziano ed affermando l’assoluta estraneità del medesimo alla condotta violenta poiché, mentre l’arbitro era accerchiato da vari giocatori, il Ponziano si sarebbe diretto verso lo spogliatoio. A fine gara il citato tesserato si sarebbe rivolto all’arbitro per chiedere lumi sul provvedimento di espulsione, senza mai minacciarlo. In via principale richiedeva l’annullamento della squalifica e, in via gradata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S. All’esito dell’udienza, dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato. Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all’art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del Direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d’ufficio, i poteri istruttori dell’organo giudicante - comporta la conclusione per cui l’organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., ex plurimis, Corte Federale d’Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell’elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell’ordinamento speciale, vige il principio dell’assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA). Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF), dall’altro, che detti referti sono destinati ab initio alla prova e, quindi, il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.). Il reclamo ha contenuto assertivo e non è supportato da alcun elemento probatorio che possa inficiare le dichiarazioni arbitrali, non avendo l’istante neanche articolato prova per testimoni ex art. 60 C.G.S.. A seguito di esplicita richiesta del Collegio l’arbitro ha reso supplemento nei termini che seguono: “confermo che a sferrare il pugno era il sig. Ponziano Giuseppe, in quanto si ritrovava dietro di me e, successivamente, alcuni suoi compagni lo allontanavano dal punto in cui ha compiuto l’atto”. In ordine all’entità della sanzione il Collegio ritiene di confermarla, poiché il Giudice di primo grado ha contenuto la squalifica nei limiti minimi della pena edittale. Infatti l’art. 35 co. 1 C.G.S. recita testualmente “costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. L’art. 35 co. 2 C.G.S. recita testualmente “i calciatori che pongono in essere la condotta di cui al co. 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica”. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

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