C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 07/04/2023 – Delibera – A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023 avente ad oggetto il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata in Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023. Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023 avente ad oggetto il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata in Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023. Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO Con reclamo inviato via pec il 26.3.2023, a seguito di trasmissione degli atti ufficiali del 24.3.2023, ritualmente preannunciato in data 18.3.2023, l’A.S.D. Gioventù Calcio San Severo proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 16.3.2023 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^ categoria disputatasi il 12.3.2022 contro l’A.S.D. Sporting Apricena, era stata comminata la seguente sanzione: a) al sig. Severo SANTARELLI (vice-capitano giocatore) la squalifica per cinque gare effettive perché “A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore, in favore della società avversaria, si rendeva responsabile prima di proteste verbali - avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di Gara - e successivamente lo spingeva con moderata forza, facendolo indietreggiare ma non recando alcun danno fisico”. La società reclamante motivava il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la condotta del sig. Severo SANTARELLI non potesse definirsi violenta ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. ma, in effetti, rientrante nell’alveo della condotta gravemente irriguardosa prevista dall’art. 36 del C.G.S. e, come tale, la squalifica risulterebbe suscettibile di riduzione. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S. Dopo la relazione effettuata dall’Avv. Pietro CARROZZINI e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato in pari data il dispositivo della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa sostenendo che la condotta del sig. Severo SANTARELLI, in effetti non contestata per come riportata nel referto di gara, non potesse considerarsi violenta ai sensi dell’art. 35 C.G.S. ma, invece, gravemente irriguardosa ai sensi dell’art. 36 del C.G.S. e, pertanto, che la sanzione irrogata fosse meritevole di riduzione. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi. Deve preliminarmente considerarsi che, come noto, quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. che, in effetti, non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale) essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori. Tuttavia il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l’organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr. Corte Federale d’Appello decisione nr. 55 del 1.12.2020).

Nel caso di specie, data la chiarezza del referto arbitrale, non sussistono elementi per ritenere che lo stesso non sia sufficiente a formare il convincimento di questa Corte. Infatti, contribuisce a ritenere sussistente la violenza della condotta posta in essere dal sig. Severo SANTARELLI il fatto che lo stesso, dopo aver protestato verbalmente, si avvicinava al Direttore di gara con fare minaccioso ed urlando lo spingeva con forza che, seppure moderata, lo faceva indietreggiare. Tale comportamento, non contestato dalla ricorrente, non si ritiene possa essere rubricato sotto il profilo dell’art. 36 del C.G.S. che, evidentemente, si riferisce a quei casi in cui il contatto fisico sia del tutto occasionale e frutto di una condotta gravemente irriguardosa. Nel caso di specie il sig. Severo SANTARELLI ha posto in essere un primo comportamento irriguardoso, consistito nell’essersi avvicinato con fare minaccioso ed urlando, seguito da un comportamento violento, consistito nell’ aver spintonato il Direttore di gara, tanto da farlo indietreggiare dalla propria posizione. Sotto altro profilo non è indifferente evidenziare come, nel caso di specie, il giocatore in questione rivestisse la qualifica di vice-capitano che, come noto, gli impone di tenere un comportamento oltre modo prudente - che possa da fungere da esempio di correttezza per tutti gli altri giocatori. Quanto alla richiesta riduzione della sanzione non vi sono elementi tali che possano giustificarla, anche in considerazione del fatto che l’art. 35 del C.G.S. punisce la condotta violenta contestata al giocatore con una sanzione minima di cinque giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Gioventù Calcio San Severo; 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

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