C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 07/04/2023 – Delibera – Gara: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – A.S.D. GIOVANI CRYOS del 12/03/2023 (Reclamo della società A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Gara: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – A.S.D. GIOVANI CRYOS del 12/03/2023 (Reclamo della società A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Puglia.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Ragazzi Sprint Crispiano ha proposto reclamo avverso le sanzioni disciplinari contenute nel comunicato ufficiale n. 141 del 16 marzo 2023, comminate in relazione alla gara ASD Ragazzi Sprint Crispiano - Giovani Cryos, disputata il 12 marzo 2023, valevole per il campionato di prima categoria girone B, nello specifico riferendosi alle due ammende di importo ciascuna di € 400,00 e di € 100,00. La prima ammenda di € 400,00 è stata comminata perché “al minuto 10° del secondo tempo la squadra ospite siglava una rete che veniva contestata dai propri calciatori, questi ultimi iniziavano in gruppo, in maniera minacciosa, ad inveire nei confronti dell’arbitro; inoltre, lo stesso subiva alcune spinte. Al richiamo dell’arbitro di ritornare nelle proprie posizioni di giuoco i propri calciatori continuavano ad accerchiarlo ed a minacciarlo, costringendolo a sospendere la partita ed a ritornare negli spogliatoi con molta difficoltà, a causa dell’accerchiamento dei calciatori”. La seconda ammenda di € 100,00 trova ragione nella circostanza che “al minuto 11° del secondo tempo propri sostenitori, a seguito della rete della squadra ospite, lanciavano sul terreno di gioco alcuni oggetti tra cui carta igienica”. La reclamante ha precisato che le ammende sono riconducibili allo stesso episodio per cui la stessa aveva già inoltrato ricorso al Giudice Sportivo Territoriale. La reclamante lamenta inoltre che la decisione del Direttore di gara di sospendere quest’ultima al minuto 58 è del tutto ingiustificata, stante l’assenza di episodi caratterizzati da violenza. Nel referto arbitrale viene dichiarato che una rete siglata dalla squadra ospite è stata contestata dalla squadra locale “convinti del fuorigioco tanto che i calciatori della squadra locale inveiscono contro di me in gruppo, in maniera minacciosa, subendo anche alcune spinte; al mio richiamo di tornare alle loro posizioni di gioco i calciatori continuano ad accerchiarmi continuando con le minacce e costringendomi a sospendere la partita ed a ritornare negli spogliatoi con tantissime difficoltà, a causa dell’accerchiamento dei calciatori; al momento di entrare negli spogliatoi alcuni calciatori chiedevano di entrare nel mio spogliatoio”. Riferisce, ancora, il Direttore di gara che “al minuto 11 del s.t., nel momento delle proteste dei calciatori della squadra locale dopo la segnatura della squadra ospite, dalla tribuna volavano sul tappeto di gara oggetti, fra cui la carta igienica”. Sostiene la reclamante che, nella circostanza, non vi è stato alcun accerchiamento minaccioso ma solo ed esclusivamente una richiesta accorata - e forse vibrante - di informazioni in merito alla decisione di convalidare il goal alla squadra ospite. Contesta ancora la reclamante l’affermazione secondo cui alcuni giocatori chiedevano di entrare nello spogliatoio dell’arbitro: in realtà alla presenza di un componente della Giovani Cryos e del commissario, solo dopo il suo placet, il capitano avrebbe provato a capire le ragioni che lo avevano spinto a decretare la fine anticipata della gara. Per quanto concerne poi la seconda ammenda di € 100,00 sostiene la reclamante che non si è trattato di lancio di oggetti sul terreno di gioco - ma che la presenza del rotolo di carta igienica era da riferirsi alla coreografia che il gruppo di piccoli tifosi della Ragazzi Sprint Crispiano aveva eseguito prima del calcio d’inizio. Per tale ragione la reclamante chiede che la partita venga rigiocata dal minuto 58 - quando è stata sospesa - o che sia disposta la ripetizione - nonché l’annullamento delle due ammende.

Sul C.U. n. 150 del 30 marzo 2023 è stata, poi, pubblicata la decisione del Giudice Sportivo sul richiamato ricorso della ASD Ragazzi Sprint Crispiano, relativamente alla gara in oggetto con la quale, assumendosi l’assenza di motivazione giustificante la sospensione della gara la ricorrente ha concluso chiedendo la prosecuzione della medesima dal minuto 58. Il Giudice Sportivo, con il richiamato provvedimento, ha deliberato l’inammissibilità del ricorso proposto, comminando all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Giovani Cryos. All’udienza del 31 marzo 2023 è intervenuto per la società ASD Ragazzi Sprint Crispiano il Presidente signor Cosimo Pino, il quale si è riportato al reclamo presentato sottolineando che la gara si fosse svolta in maniera corretta fino al momento della sospensione e che nessun tesserato della società reclamante avesse accerchiato né toccato l’arbitro. Lo stesso ha altresì precisato che, in relazione alla delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul bollettino ufficiale numero 150 del 30 marzo 2023, emerge dal rapporto di gara la presenza della forza pubblica, asseritamente non presente nel corpo del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Questa Corte è tenuta a deliberare in merito alle due richieste formulate dalla reclamante, aventi ad oggetto (1) che la partita venga rigiocata dal minuto 58, quando è stata sospesa, o che sia disposta la ripetizione; (2) l’annullamento delle due ammende. Quanto alla prima richiesta questa Corte conferma l’inammissibilità del reclamo, attesa la già dichiarata pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale con la delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 30 marzo 2023. Avendo il Giudice Sportivo accertato l’inesistenza dell’atto propositivo, questa Corte ritiene di condividerne il giudizio, con specifico riferimento al ricorso, inviato dalla società in formato word. Tale profilo di inammissibilità è insanabile in appello e, pertanto, la decisone sul punto viene confermata. Quanto alle ammende comminate, secondo l’articolo 137 co. 3 lettera D) C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio cinque e del calcio femminile. La gara all’attenzione di questa Corte riguarda il campionato di prima categoria: per tale ragione il reclamo avverso l’ammenda di € 100,00 è inammissibile. In relazione al reclamo avverso l’ammenda di € 400,00 la Corte ritiene di doverla ridimensionare, sia in base alla valutazione delle reali vicende accadute sul campo, sia per la presenza nell’impianto di gioco delle forze dell’ordine, circostanza negata nel provvedimento di primo grado. Pertanto la medesima sanzione viene ridotta ad € 150,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

1) di confermare l’inammissibilità del ricorso, dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 30/03/2023; 2) di ridurre la prima ammenda da € 400,00 ad € 150,00; 3) di dichiarare inammissibile l’impugnazione della seconda ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. D) C.G.S.; 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

 

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