C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 20/04/2023 – Delibera – gara A.S.D. Hellas Laterza – A.S.D. Virtus Calcio Mesagne del 19/03/2023 Campionato di Seconda Categoria in ordine al: reclamo della A.S.D. Virtus Calcio Mesagne, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 23/03/2023, con cui è stata comminata alla predetta società l’ammenda di € 200,00 in quanto “al termine della gara persona estranea, chiaramente riconducibile alla società, sostava nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro proferendogli, al suo arrivo, frasi minacciose”.

gara A.S.D. Hellas Laterza - A.S.D. Virtus Calcio Mesagne del 19/03/2023 Campionato di Seconda Categoria in ordine al: reclamo della A.S.D. Virtus Calcio Mesagne, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 23/03/2023, con cui è stata comminata alla predetta società l’ammenda di € 200,00 in quanto “al termine della gara persona estranea, chiaramente riconducibile alla società, sostava nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro proferendogli, al suo arrivo, frasi minacciose”.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 23 marzo 2023, la A.S.D. Virtus Calcio Mesagne preannunciava tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, con richiesta di addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 28 marzo 2023 la predetta società, nei termini prescritti, ha proposto reclamo dinanzi a Corte d’Appello Sportiva ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 146 del 23 marzo 2023 con cui, come sopra descritto, veniva comminata all’A.S.D. Virtus Calcio Mesagne l’ammenda di € 200,00. Il ricorrente non richiedeva di essere ascoltato nell’ambito dell’udienza di trattazione. Con provvedimento del 31 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 136 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in Camera di Consiglio, ex art. 77, comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Nel gravame il Presidente della A.S.D. Virtus Calcio Mesagne ha sostanzialmente chiesto la riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, in quanto la responsabilità dell’episodio che ha provocato l’adozione della sanzione deve essere ascritto esclusivamente al comportamento omissivo della società ospitante A.S.D. Hellas Laterza, nel predisporre le misure minime necessarie a garantire la Sicurezza Pubblica, nel luogo di svolgimento della gara. Concludeva invocando l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione dell’ammenda. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO Il reclamo è infondato. Si richiama, innanzitutto, la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell’art. 61, co. 1, C.G.S. – “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021). Comunicato Ufficiale n. 164 - pag. 63 di 65 Inoltre va rilevato come “non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF), caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel referto di gara acquisito in atti, reso dal Direttore di gara. Evidenziava l’arbitro la seguente circostanza:”Al termine della gara un individuo non iscritto in distinta e, quindi, non riconosciuto dal sottoscritto, si trovava nel mio spogliatoio e mi rivolgeva la seguente frase con tono minaccioso: . Ed ancora “… dalle parole proferite in precedenza ed essendo entrato nello spogliatoio del Mesagne posso dedurre chiaramente la sua appartenenza alla società del Mesagne”. La stessa espressione utilizzata dal tifoso, “... spera di non venire a Mesagne” consente di attribuire l’appartenenza o comunque la riconducibilità dello sconosciuto alla società Mesagne. Il reclamo appare, inoltre, contraddittorio nel suo estrinseco contenuto. La società si proclama da un lato non responsabile dell’accaduto, riferendo che il soggetto autore delle frasi minacciose non è persona appartenente alla A.S.D. Virtus Calcio Mesagne mentre, in altra parte delle medesime memorie difensive, precisa che: “…tale soggetto è un semplice tifoso presente spesso in casa e in qualche incontro fuori casa”. La sopra riportata affermazione appare a questa Corte specifica ammissione di colpa, alla stregua di quanto previsto dell’art. 6, comma 3 del C.G.S., a mente del quale le società rispondono del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello della società ospitante. Si ritiene, infine, giusta e contenuta nei limiti di legge la dosimetria della sanzione afflittiva stabilita dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Calcio Mesagne; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

 

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