C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 20/04/2023 – Delibera – Deferimento n. 343/pfi22-23/PM/ag a carico della società ASD Orta Nova e del tesserato Francesco Scopece.

Deferimento n. 343/pfi22-23/PM/ag a carico della società ASD Orta Nova e del tesserato Francesco Scopece.

PREMESSA IN FATTO

Con l’atto n. 343/pfi22-23/PM/ag il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D.: 1) il sig. Francesco SCOPECE, all’epoca dei fatti fisioterapista tesserato per la Società A.S.D. Orta Nova; 2) la società ASD ORTA NOVA; per rispondere: - il sig. FRANCESCO SCOPECE della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per aver lo stesso, in occasione della gara Borgorosso Molfetta – Orta Nova del 6.11.2022, avuto accesso nell’area spogliatoi, nonostante fosse inibito sino al 15.12.2022, in virtù di provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 37 del 29.9.2022 del Comitato Regionale Puglia - nonché per avere lo stesso, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, proferito nei confronti del commissario di campo le seguenti espressioni: “sei un falso, hai scritto cose false, sei un pezzo ti merda, ti vengo a prendere”; - la società ASD ORTA NOVA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Scopece, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il procedimento federale in oggetto scaturisce dal referto inviato dal “Commissario di Campo”: in particolare quest’ultimo, in data 07.11.2022, rappresentava al Presidente del C.R. Puglia LND-FIGC, che “in data 06.11.2022, nell’esercizio delle mie funzioni, in quanto designato dal dipartimento interregionale serie D per la gara di campionato Molfetta – Gravina presso lo stadio Paolo Poli di Molfetta, in programma alle ore 14.30, arrivavo all’impianto alle ore 12.30 come indicato sulla designazione inviatami via mail da Roma, in contemporanea con l’altro mio collega designato per la stessa gara sig. GIGANTE Giuseppe Roberto; attendevo però che venisse liberato lo spogliatoio ospiti per provvedere alla bonifica come da regolamento, in quanto occupato dalla società Orta Nova, impegnata sullo stesso campo per una gara di campionato di eccellenza regionale Puglia contro la società Borgorosso Molfetta. Alla fine della gara suindicata, intorno alle ore 12.55, insieme alla squadra dell’Orta Nova, rientrava nello spogliatoio una persona dello staff Orta Nova - da me riconosciuto come sig. SCOPECE Francesco - risultante squalificato fino al giorno 15/12/2022 come da C.U. regionale nr. 37 del 29/9/2022, da me refertato in quanto designato come commissario di campo in occasione della gara di campionato di eccellenza pugliese del 28/09/2022 Orta Nova – Real Siti. La persona sopraindicata, nonostante non fosse autorizzata per via della squalifica a sostare in area spogliatoio, appena mi vedeva iniziava a profferire parole altamente offensive ed ingiuriose in modo violento nei miei confronti seguite da molteplici minacce, contestandomi di averlo refertato in modo ingiusto, dandomi del falso per via di quello che avevo scritto nel referto. Il tutto avveniva davanti al mio collega commissario di campo, nonché davanti ai dirigenti e calciatori delle società Molfetta e Gravina, presenti all’interno dello spogliatoio, tutti basiti dal comportamento violento ed altamente offensivo nei miei confronti. Il sig. SCOPECE cercava addirittura di arrivare a contatto con la mia persona, ma veniva prontamente - anche se a stento - portato di forza nello spogliatoio dal dirigente dell’Orta Nova sig. Tarantini Mariano. Nel frattempo, anche un’altra persona della società Orta Nova sig. POTITO, presente nello spogliatoio, si rivolgeva contro di me, avvallando tutto quello detto dal sig. SCOPECE Francesco, con parole altamente offensive ed ingiuriose con minacce, in quanto anche lui refertato da me in occasione della gara di eccellenza suindicata, ma con squalifica già scontata, ovviamente il tutto davanti alle persone presenti suindicate. Nel lasciare gli spogliatoi, il sig. SCOPECE Francesco, uscendo, continuava a minacciarmi rivolgendomi sempre frasi altamente offensive ed ingiuriose e finalmente veniva portato via di forza dal dirigente sig. Tarantini Mariano”. Dalla consultazione del referto di gara completo, redatto in occasione della gara Orta Nova – Real Siti, valevole per il campionato di Eccellenza girone “A”, disputatasi in data 25.09.2022, si constata effettivamente la condotta assunta dal sig. Scopece, innanzi descritta. In considerazione di quanto refertato, il Giudice Sportivo, con C.U. nr. 37 del 29.09.2022, comminava al sig. SCOPECE Francesco l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 15/12/2022. La Corte Sportiva di Appello, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. Orta Nova, lo dichiarava poi inammissibile. All’udienza del 17.4.2023 il rappresentante della Procura Federale, riassunti i termini del procedimento, ha concluso per la sanzione dell’inibizione per mesi 2 a carico del sig. Francesco Scopece e l’ammenda di euro 400,00 a carico della società AS Orta Nova.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

Le dichiarazioni rilasciate ai rappresentanti della Procura, ai fini del presente procedimento, dai numerosi testi auditi provano univocamente che il sig. SCOPECE Francesco, al termine della gara ASD Orta Nova - Borgorosso Molfetta del 06.11.2022, valevole per il campionato Eccellenza, ha inveito nei confronti del Commissario di Campo, profferendo le seguenti parole: “sei un falso, hai scritto cose false, sei un pezzo di merda, ti vengo a prendere”, “sei un falso, ti vengo a prendere a casa, con che coraggio sei venuto qui, io ti denuncio”, “bastardo, pezzo di merda, se non te ne vai ti meno”, “spera che non ci incontriamo mai sul terreno di gioco”. Le deposizioni testimoniali provano anche la condotta grave tenuta dal sig. Scopece: “cominciò a gesticolare, bestemmiare nei suoi confronti e voleva anche avventarsi verso di lui. Visto che era molto agitato, un suo dirigente e alcuni calciatori dell’Ortanova, con la forza, lo bloccarono per calmarlo conducendolo nel suo spogliatoio”. Tale condotta non può che rientrare nel novero della condotta gravemente antisportiva, sanzionata dall’articolo 39 del codice di giustizia sportiva. È altresì provato che il sig. Scopece fosse presente nell’area spogliatoi, nonostante lo stesso fosse inibito sino al 15.12.2022, in virtù di provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 37 del 29.9.2022 del Comitato Regionale Puglia. La condotta tenuta dal sig. Scopece appare connotata da gravità, atteso il palese contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento sportivo - quale la lealtà - che richiede sempre il rispetto costante per l’avversario e il rifiuto della violenza, anche verbale. Di conseguenza la società risponderà del comportamento del suo tesserato, ex art. 6 comma 1 C.G.S.. Sulla base dei principi appena enunciati, ritiene dunque questo Tribunale che le frasi proferite dal sig. Scopece integrino le ipotesi di violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, evidenziate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento. Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame.

DELIBERA

 1) di comminare al sig. Francesco Scopece l’inibizione per 2 mesi; 2) di comminare alla società ASD Orta Nova l’ammenda di € 400,00.

 

 

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