C.P.A. BOLZANO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 24/03/2023 – Delibera – nel procedimento incardinato a seguito di reclamo dd. 17 marzo 2023, proposto dalla associazione sportiva dilettantistica denominata AC SG Sciliar avverso il provvedimento con il quale, il giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comminava, con delibera pubblicata in data 16 marzo 2023 sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Provinciale di Bolzano, la squalifica per tre gare effettive al giocatore Amofah Williams Adu per “essere entrato sul terreno di gioco per scontrarsi con calciatori avversari e per averli minacciati, ritenuta la continuazione delle condotte poste in essere”.
nel procedimento incardinato a seguito di reclamo dd. 17 marzo 2023, proposto dalla associazione sportiva dilettantistica denominata AC SG Sciliar avverso il provvedimento con il quale, il giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comminava, con delibera pubblicata in data 16 marzo 2023 sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Provinciale di Bolzano, la squalifica per tre gare effettive al giocatore Amofah Williams Adu per “essere entrato sul terreno di gioco per scontrarsi con calciatori avversari e per averli minacciati, ritenuta la continuazione delle condotte poste in essere”.
CONCLUSIONI - l’associazione sportiva Ac.Sg Schlern chiede la riduzione della sanzione inflitta tenuto conto delle circostanze attenuanti illustrate; - visto il reclamo e tutti gli atti di causa; - all’udienza svoltasi il giorno 23.03.2023 con il relatore Ilario Cristofoletti, sono stati uditi il giocatore, il presidente ed il vicepresidente per parte reclamante, nonché l’arbitro; - dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione - ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il ricorso merita accoglimento. Come emerso dall'istruttoria ed in particolare dalle dichiarazioni dell'arbitro, sentito telefonicamente in sede d'udienza, il giocatore Amofah ha fatto ingresso in campo a seguito del gol avversario, rivolgendosi a due giocatori avversari rimasti a centrocampo. A tal proposito va precisato che anche i giocatori della panchina avversaria erano entrati in campo per “festeggiare”. L'arbitro, trovandosi in prossimità dell'area di rigore e quindi a 30 metri dai fatti incriminati, ha supposto che l'intenzione del giocatore fosse quella di scontrarsi con gli avversari, ragion per cui si è diretto verso il predetto giocatore già con il cartellino rosso in mano. L'arbitro non ha percepito direttamente il dialogo tra l'Amofah ed i due avversari, ma è ragionevole ritenere, come sostenuto dalla società reclamante, che vi sia stata una provocazione da parte dei due giocatori avversari alla quale l'Amofah ha reagito d'impulso. Del resto, come dichiarato anche dall'arbitro, anche il contesto di tensione e nervosismo in cui si è svolta la partita, fa ritenere che la condotta di ambedue le squadre non sia stata esente da animosità. Va dunque sicuramente sanzionato l'ingresso in campo da parte del giocatore (fatto peraltro incontestato e paficicamente ammesso dal reclamante), ma difetta la prova di quanto ulteriormente contestato dall'arbitro che, come emerso, è intervento per prevenire una possibile azione violenta che, di fatto, non v'è stata. Alla luce di ciò, può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13 lett e) "per aver ammesso la responsabilità" così come quella di cui alla lettera a), per "aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui". Pertanto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta.
P.Q.M
la Corte Sportiva Territoriale di Bolzano, come sopra composta, accoglie il reclamo della associazione sportiva Ac.Sg Schlern e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta a Williams Adu Amofah come segue: 1 (una) giornata di squalifica dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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