C.P.A. TRENTO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 20/10/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD VELA PIEDICASTELLO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 33 DEL 06/10/2022, NEL QUALE DELIBERAVA DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VELA PIEDICASTELLO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, L’ INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. DIGREGORIO FRANCESCO DELLA STESSA SOCIETÀ FINO AL 3.11.2022 E DI IRROGARE ALLA STESSA SOCIETÀ LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 200,00.= PER UTILIZZO DI GIOCATORI NON CONFORMI PER IL CAMPIONATO DI RIFERIMENTO.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD VELA PIEDICASTELLO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 33 DEL 06/10/2022, NEL QUALE DELIBERAVA DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VELA PIEDICASTELLO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, L’ INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. DIGREGORIO FRANCESCO DELLA STESSA SOCIETÀ FINO AL 3.11.2022 E DI IRROGARE ALLA STESSA SOCIETÀ LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 200,00.= PER UTILIZZO DI GIOCATORI NON CONFORMI PER IL CAMPIONATO DI RIFERIMENTO. Con atto di data 10.10.2022, la società ASD VELA PIEDICASTELLO promuoveva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 33 del 06/10/2022, nel quale deliberava di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Società VELA PIEDICASTELLO con il punteggio di 0-3, l’ inibizione al dirigente accompagnatore Sig. DIGREGORIO FRANCESCO della stessa Società fino al 3.11.2022 e di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 200,00.= per utilizzo di giocatori non conformi per il campionato di riferimento. Con il gravame proposto la ricorrente, avverso la decisione suindicata, rilevando che il reclamo proposto dalla società US BORGO al Giudice Sportivo era viziato, poiché inviato ad un indirizzo pec differente da quello risultante dai registri della FIGC; evidenziava quindi di non aver mai ricevuto il preannuncio di reclamo nonché il successivo reclamo, in conformità alle disposizioni del CGS. In ragione di ciò, chiedeva il rigetto della pretesa per vizio di procedura. La Corte, letti gli atti, rilevato che la pec inviata da US BORGO è stata effettivamente recapitata ad un indirizzo difforme da quello contenuto nella rubrica telefonica pubblicata sul sito della Federazione, ritenuto che tale circostanza abbia determinato la lesione del diritto al pieno contraddittorio sancito dall’art. 44 CGS, pertanto la decisione impugnata va annullata con rinvio al Giudice di primo grado per l’esame del merito

PQM

Accoglie il reclamo in epigrafe e per l’effetto annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice di primo grado ex art. 78 c. 2 CGS per quanto di competenza. Visto l’accoglimento del ricorso si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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