C.P.A. TRENTO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 10/11/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.C. T.N.T. MONTE PELLER AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 38 DEL 20/10/2022, INERENTE LA SQUALIFICA DI 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PILATI STEFANO (TNT MONTE PELLER)

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.C. T.N.T. MONTE PELLER AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 38 DEL 20/10/2022, INERENTE LA SQUALIFICA DI 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PILATI STEFANO (TNT MONTE PELLER)

 Alla riunione del 08.11.2022, la Corte esaminava il ricorso proposto dalla società A.C. T.N.T. MONTE PELLER in merito alla squalifica del giocatore in oggetto, con il quale si chiedeva una riduzione delle giornate di squalifica.

La Corte, letti gli atti ed in particolare il referto di gara stilato dall’arbitro e sentiti il presidente della società ed il giocatore Stefano Pilati, dopo ampia discussione, pur censurando il comportamento tenuto dal giocatore in occasione dei fatti oggetto di contestazione, ritiene equo e congruo ridurre la squalifica inflitta dal Giudice di primo grado a numero 3 giornate.

P.Q.M.

 La Corte squalifica il giocatore Stefano Pilati per n. 3 gare effettive. Visto il parziale accoglimento, si ordina la restituzione della tassa di reclamo

 

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