C.P.A. TRENTO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 01/12/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S. FRAVEGGIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 44 DEL 10/11/2022, RELATIVA ALLA GARA DI COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 GARE DEL 7/11/2022 TRA LEVICO TERME – G.S. FRAVEGGIO IN MERITO ALLE INIBIZIONI E SQUALIFICA DEI PROPRI TESSERATI

RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S. FRAVEGGIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 44 DEL 10/11/2022, RELATIVA ALLA GARA DI COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 GARE DEL 7/11/2022 TRA LEVICO TERME – G.S. FRAVEGGIO IN MERITO ALLE INIBIZIONI E SQUALIFICA DEI PROPRI TESSERATI

Con atto dd. 11.11.2022, la Società G.S. FRAVEGGIO in persona del presidente Scarpari Patrick preannunciava reclamo a cui seguiva in data 12.11.2022 il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 44 del 10/11/2022, in merito alle inibizioni e squalifica dei propri tesserati relative alla gara di COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 Gare del 7/11/2022. La Corte, esaminati gli atti, in via preliminare rilevato che non è stato ottemperato il termine (abbreviato) per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al versamento del contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti nel termine fissato fino alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, lo dichiara inammissibile

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello dichiara il reclamo inammissibile e per l'effetto conferma la decisione impugnata del Giudice Sportivo. Visto il rigetto si ordina l’incameramento della tassa di reclamo

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