DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 26.04.2023 – Campionato Serie D – Delibera – REAL CALEPINA F.C. SSDARL – 1913 SEREGNO CALCIO S.R.

REAL CALEPINA F.C. SSDARL - 1913 SEREGNO CALCIO S.R.

Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal S.S.D. A.R.L. REAL CALEPINA F.C., con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore KONATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso quattro diverse società, di cui due professionistiche e due dilettantistiche, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95,comma 2 delle NOIF.

- lette le controdeduzioni fatte pervenire U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l con cui si chiede il rigetto del reclamo poiché la società avrebbe agito in buona fede, avendo l'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND "approvato il tesseramento" e confermato la possibilità di utilizzo del calciatore dal giorno successivo; - letta la dichiarazione del 26 aprile 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore l'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2022/2023 è stato: a) tesserato come professionista dall'Hellas Verona il 2.8.2022; b) tesserato da società professionistica albanese (tesseramento estero) il 5.8.2022; c) tesserato per la Aglianese Calcio il 2.9.2022; d) tesserato per l'U.S. Seregno Calcio S.r.l. il 10.12.2022; - rilevato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma porti a ritenere che la medesima trovi applicazione anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano tesserati per società professionistiche. - considerato come, nella vicenda che ci occupa, nessun rilievo può essere accordato alle indicazioni e/o comunicazioni intercorse con l'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND che, con ogni evidenza, si è limitato a valutare la correttezza della pratica di tesseramento presentata dalla società, per quanto di propria specifica competenza; - atteso che il calciatore KONATE DRAMANE, sebbene attualmente "non professionista", sia stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso anche per (due) società professionistiche e, pertanto, con l'ultimo (quarto) tesseramento presso l'U.S. Seregno Calcio S.r.l. è stato superato il numero massimo, pari a tre, di società con cui era possibile tesserarsi, ne discende che il calciatore KOnATE DRAMANE non poteva essere schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui non aveva titolo a partecipare

P.Q.M., Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo sul conto del S.S.D. A.R.L. REAL CALEPINA F.C.

 

 

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