FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 168/DCF del 18.04.2023 – Gara SSDARL CITTADELLA WOMEN – A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE

Gara SSDARL CITTADELLA WOMEN - A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE ha inserito in distinta la calciatrice CAVALLORO Laura, nata l’8/12/2008, e che dal Referto di gara emerge che la calciatrice CAVALLORO (n. 12) sia subentrata al 16° del secondo tempo alla calciatrice BRIGADOI Ilaria (n. 1); rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile F.I.G.C. C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022 alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. E sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che la società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE in merito alla calciatrice CAVALLORO Laura non abbia mai presentato alcuna documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile; rilevato che, pertanto, la partecipazione alla gara della calciatrice CAVALLORO Laura viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022; Visto l’art.10 comma 6 C.G.S. e considerato che la gara si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore della società SSDARL CITTADELLA WOMEN

PQM Delibera

1) Di confermare il risultato della gara di 3-0 in favore della società SSDARL CITTADELLA WOMEN e di infliggere alla società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE la sanzione di € 250,00; 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale MARCHESONI Francesca (A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE) l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale sino al 25/04/2023.

 

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