FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 319/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –SQUILLACE FC TORINESE 1894

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sante SQUILLACE e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 SANTE SQUILLACE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Torinese 1894 ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all’allenatore, sig. Francesco Dessena, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 8/23 del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, notificato alla società FC Torinese 1894 ASD a mezzo pec del 18.10.2022;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Sante Squillace; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sante SQUILLACE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TORINESE 1894 ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società FC TORINESE 1894 ASD;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it