FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 320/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRASSO SSDARL CITTA’ DI ACIREALE 1946

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO e della società SSDARL CITTA’ DI ACIREALE 1946, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici, documentazione attestante il pagamento degli emolumenti ancora dovuti dalla società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 al calciatore Alessandro Ruggiero, e per aver fornito informazioni mendaci argomentando, attraverso i propri scritti difensivi, che gli stessi bonifici fossero relativi alla S.S. 2020/2021, circostanza non corrispondente alla realtà in quanto quegli stessi documenti, rappresentati da copie di ricevute di bonifici, erano invece relativi all’accordo economico sottoscritto dal Ruggiero con la società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 per la successiva S.S. 2021/2022;

SSDARL CITTA’ DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, sig. Sebastiano Grasso, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO, e dal Sig. Venerando Fasone in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTA’ DI ACIREALE 1946;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTA’ DI ACIREALE 1946;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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