FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 322/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NKODO BIHINA COLUCCI ASD FRANCO SELVAGGI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e della società ASD FRANCO SELVAGGI, avente ad oggetto la seguente condotta:
JAN BEDEL NKODO BIHINA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi, alla gara Academy Policoro – Franco Selvaggi del 16.10.2022 valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
BRUNA COLUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Franco Selvaggi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Jan Bedel Nkodo Bihina nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi alla gara Academy Policoro – Franco Selvaggi del 16.10.2022, valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD FRANCO SELVAGGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Bruna Colucci ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Jan Bedel Nkodo Bihina ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e dalla Sig.ra Bruna COLUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FRANCO SELVAGGI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Bruna COLUCCI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD FRANCO SELVAGGI;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.