FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 324/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VIANELLI ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Denis VIANELLI e della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS VIANELLI, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Borgo San Giovanni AICS, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due “post” pubblicati sulla pagina denominata “SETTORE GIOVANILE BSG CHIOGGIA” del social network “facebook” rispettivamente in data 25.2.2023, alle ore 20.04, ed in data 1.3.2023, alle ore 19.54, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Borgo San Giovanni - Bissuola disputata l’11.2.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciale di Venezia;

ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Denis Vianelli; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis VIANELLI e dal Sig. Gimmi Sambo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Denis VIANELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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