FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 327/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TANUCCI BOFFA ASD REAL CASAREA ASD BATTIPAGLIESE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio TANUCCI, Antonio BOFFA e delle società A.S.D. REAL CASAREA e A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO TANUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Casarea, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
ANTONIO BOFFA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Battipagliese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;
A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TANUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASAREA, e dal Sig. Antonio BOFFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio TANUCCI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio BOFFA, di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.