FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 328/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –RAMPONI SCURRIA PISU DELL’anna D’augello VUTURO S VUTURO M BOSCO SSDARL LAURENZIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo RAMPONI, Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL’ANNA, Antonio D’AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO, e della società SSDARL LAURENZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO RAMPONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver omesso nel periodo tra l'1.7.2022 ed il 19.10.2022 di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato “Giovanissimi” ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 – 2023, per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato “Giovanissimi” ai seguenti dirigenti sprovvisti dell’abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle gare indicate di seguito al fianco del nominativo di ciascuno di loro: sig. Samuele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 e S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Michele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell’1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022; sig. Antonio D'Augello in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Giacomo Bosco in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022;

CRISTIAN SCURRIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MASSIMILIANO PISU, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell’1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Michele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; MARIO DELL’ANNA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 e Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022, entrambe valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, nella quale sono indicati quali allenatori rispettivamente il sig. Antonio D'Augello ed il sig. Giacomo Bosco, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte degli stessi della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANTONIO D’AUGELLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato quale allenatore il sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “Giovanissimi Under 15” della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SAMUELE VUTURO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 – 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria “Giovanissimi Under 15” della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico; MICHELE VUTURO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria “Giovanissimi Under 15” della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell’1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

GIACOMO BOSCO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria “Giovanissimi Under 15” della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico; SSDARL LAURENZIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alfredo Ramponi, Cristian Scurria, Massimiliano Pisu, Mario Dell'Anna, Antonio D'Augello, Samuele Vuturo, Michele Vuturo e Giacomo Bosco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo RAMPONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL LAURENZIANA, e dai Sig.ri Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL’ANNA, Antonio D’AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo RAMPONI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cristian SCURRIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano PISU, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario DELL’ANNA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio D’AUGELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuele VUTURO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VUTURO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo BOSCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL LAURENZIANA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it