FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 329/AA del 20/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –GIANNINI VITALE USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Graziano GIANNINI e Francesco Paolo VITALE, e della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GRAZIANO GIANNINI all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver conferito la funzione ed il ruolo di allenatore della squadra della categoria Allievi Under 17 Provinciali della società dallo stesso rappresentata, quantomeno in occasione della gara Valle di Ottavo - Folgore Segromigno Piano del 15.10.2022, al Sig. Francesco Paolo Vitale pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
FRANCESCO PAOLO VITALE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra categoria “Allievi Under 17 Provinciali” della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, quantomeno in occasione della gara Valle di Ottavo - Folgore Segromigno del 15.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 36 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Valle di Ottavo – U.S.D. Folgore Segromigno Piano disputata in data 15.10.2022 e valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, proferito nei confronti dell’arbitro dell’incontro, puntando il proprio indice verso lo stesso, frasi dal tono intimidatorio e minaccioso;
USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Graziano Giannini e Francesco Paolo Vitale;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Graziano GIANNINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, e dal Sig. Francesco Paolo VITALE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Graziano GIANNINI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Paolo VITALE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.