FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 330/AA del 20/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SPAMPINATO ASD LIBERTAS 2000

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAMPINATO, e della società ASD LIBERTAS 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAMPINATO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Libertas 2000 in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall’art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di organizzare il 4° torneo Valle dei Templi all’ente Tornei Giovanili Sicilia non dichiarato nella richiesta di autorizzazione; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall’art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica per non aver rispettato il regolamento ed il programma autorizzato del 4° torneo Valle dei Templi, avendo svolto le gare della categoria Pulcini Misti in altre strutture sportive non omologate, e precisamente a Favara presso la società Favara Academy, ed Agrigento presso la società Athena ed al Villaggio Mosè, Campo Maracanà; nonché per aver permesso che fossero stilate classifiche finali con assegnazione di coppe sia per la categoria Primi Calci (anno 2014 ed anno 2015) che per la categoria Pulcini (anno 2012 ed anno 2013) per le società Prime classificate; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 18, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, che al 4° Torneo Valle dei Templi partecipassero la società A.S.D. Favara Academy, nella categoria Primi Calci, non indicata nella richiesta di autorizzazione e con l’impiego di calciatori non tesserati, e la società A.S.D. Athena, nella categoria Primi Calci, anch’essa non indicata nella richiesta di Autorizzazione per l’organizzazione e lo svolgimento del medesimo Torneo;

ASD LIBERTAS 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAMPINATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS 2000;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SPAMPINATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC ASD LIBERTAS 2000;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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