FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 333/AA del 21/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – US GROSSETO 1912

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 22-23 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 SS A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

US GROSSETO 1912 SS A RL, in violazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Emilio Capaldi (Procuratore Speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L all'epoca dei fatti contestati), l’avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini e dell’atto di deferimento della Procura Federale nell’ambito del procedimento iscritto al n. 25pf22-23; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US GROSSETO 1912 SS A RL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 SS A RL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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