FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 335/AA del 26/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GALLIANI ASD LEO TEAM
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 385 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luigi Giovanni GALLIANI, e della società ASD LEO TEAM, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIGI GIOVANNI GALLIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Leo Team, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Leo Team militante nel campionato di seconda categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico nel periodo dal 2.10.2022 all’11.12.2022;
ASD LEO TEAM, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Luigi Giovanni Galliani all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Giovanni GALLIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LEO TEAM;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi Giovanni GALLIANI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LEO TEAM;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.