C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 30/03/2023 – Delibera – Gara del 26/ 3/2023 VILLA SANTANGELO – ROSCIANO CALCIO
Gara del 26/ 3/2023 VILLA SANTANGELO - ROSCIANO CALCIO
Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: -al minuto 19º del primo tempo il calciatore MARSILI Daniele, della Soc. Rosciano Calcio, veniva espulso per aver interrotto un'evidente opportunità di segnare una rete; - al minuto 44º del primo tempo il calciatore TOURE Moustapha, della Soc. Rosciano Calcio, si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro e, dopo averlo afferrato energicamente per il colletto della maglia, lo colpiva con il palmo della mano in pieno volto, facendolo cadere a terra; in conseguenza del colpo subito, l'arbitro, non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche per portare a termine l'incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara sul risultato di 2 a 0 a favore della squadra ospitante; al rientro negli spogliatoi, lo stesso calciatore TOURE si rivolgeva al direttore di gara con toni irriguardosi. - Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014. - Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". - Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva". - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della A.S.D. Rosciano. - Tenuto conto della fattiva collaborazione prestata al direttore di gara dai dirigenti e dagli altri calciatori della squadra ospite. - Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di infliggere alla A.S.D. ROSCIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 (risultato più favorevole per la squadra avversaria), con la precisazione, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; 2) di squalificare il giocatore della società Rosciano Calcio Sig. TOURE Moustapha fino al 27/03/2024; 3) di squalificare il giocatore della Società Rosciano Calcio Sig. Marsili Daniele per una gara effettiva.