C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/04/2023 – Delibera – Gara del 11/ 4/2023 VAL DI SANGRO – LUCO CALCIO

Gara del 11/ 4/2023 VAL DI SANGRO - LUCO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto di gara nel quale l'arbitro riferisce che: - al minuto 8° del 2 tempo interrompeva il gioco a causa di una rissa tra il calciatore Bomba Giovanni del Val di Sangro e il calciatore Bour Zakaria del Luco dei Marsi, i quali, ad ogni buon conto, non entravano in contatto fisico; - subito dopo si avvedeva che tra il sig. Bomba Bruno, allenatore del Val di Sangro, e il sig. Venditti Renato, allenatore del Luco dei Marsi, era nato un alterco, anche in questo caso senza contatto fisico; - dopo aver parlato con i capitani di entrambe le squadre ed atteso circa 2/3 minuti, l’arbitro riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per proseguire la direzione dell'incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 8º sul risultato di 1 a 2. - Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro. - Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell'incontro. - Visto l'artt. 10 del Codice di Giustizia Sportiva,

Delibera

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti; 2) di inibire il sig. Bomba Bruno, allenatore del Val di Sangro, e il sig. Venditti Renato, allenatore del Luco dei Marsi, fino al 19.04.2023; 3) di squalificare i calciatori Bomba Giovanni, del Val di Sangro, e Bour Zakaria, del Luco dei Marsi, per 1 gara effettiva.

 

 

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