C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 21.04.2023 – Delibera – RECLAMO N. 52 DELLA A. S.D. AMATORI LE CASTELLA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 20.04.2023 (omologazione risultato (3 – 3) campionato di Seconda Categoria gara S.S.D. Comprensorio Corace – A.S.D. Amatori Le Castella del 16.04.2023)

RECLAMO N. 52 DELLA A. S.D. AMATORI LE CASTELLA

Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 20.04.2023 (omologazione risultato (3 – 3) campionato di Seconda Categoria gara S.S.D. Comprensorio Corace – A.S.D. Amatori Le Castella del 16.04.2023)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro ha omologato il risultato della gara S.S.D. Comprensorio Corace – A.S.D. Amatori Le Castella del 16.04.2023 assumendo che la stessa non ha avuto regolare svolgimento.

L’esito sarebbe stato condizionato da un grave evento verificatosi al rientro delle squadre negli spogliatoi nel corso dell’intervallo, allorquando un dirigente del S.S.D. Comprensorio Corace, entrato abusivamente all’interno dell'impianto di gioco, aggrediva fisicamente un calciatore della A.S.D. Amatori Le Castella.

Tale accadimento, a detta della ricorrente, finiva per alterare il normale andamento dell’incontro che si svolgeva in un clima ostile ed intimidatorio.

Gli atti ufficiali, il rapporto del Commissario di Campo ma, soprattutto, il referto arbitrale, permettono di ricostruire, in maniera assolutamente puntuale ed esaustiva, l’intero svolgimento della partita ed, in particolare, la rilevanza dei fatti lamentati dalla reclamante, rendendo una riproduzione fedele delle vicende poste al vaglio di questa Corte.

Tutti gli episodi sono stati, pertanto, valutati e correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo il cui deliberato non può essere posto in discussione.

Può, di conseguenza, ritenersi che nessun episodio abbia influito sul regolare svolgimento della gara il cui risultato riflette la contesa agonistica. Il reclamo è infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo; dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it