C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 27.04.2023 – Delibera – Reclamo n. 52 della Società A.S.D. TREBISACCE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria pronunciata – a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 135 del 30.03.2023 – in data 05.04.2023 e pubblicata sul C.U. n. 139 del 06.04.2023, con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta Società avverso la richiesta di sconfitta con il punteggio 0-3 a carico della Società A.S.D. Rota Greca per grave comportamento antisportivo od, in via subordinata, di ripetizione della gara previa pronuncia di irregolarità o di annullamento della stessa (omologazione risultato gara A.S.D. Rota Greca – A.S.D. Trebisacce calcio 3-2 valevole per il campionato di Prima Categoria girone A).

Reclamo n. 52 della Società A.S.D. TREBISACCE CALCIO  avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria pronunciata  -  a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 135 del 30.03.2023 - in data 05.04.2023 e pubblicata sul C.U. n. 139 del 06.04.2023, con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta Società avverso la richiesta di sconfitta con il punteggio 0-3 a carico della Società A.S.D. Rota Greca per grave comportamento antisportivo od, in via subordinata,  di ripetizione della gara previa pronuncia di irregolarità o di annullamento della stessa (omologazione risultato gara A.S.D. Rota Greca – A.S.D. Trebisacce calcio 3-2 valevole per il campionato di Prima Categoria girone A).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante;

RILEVA

all’esito della valutazione della documentazione prodotta dalla Società reclamante e quella presente nel fascicolo, nonché delle controdeduzioni della Società reclamata e dell’audizione del Presidente dell’A.S.D. Trebisacce Calcio:  La Società reclamante fonda il proprio reclamo sul presupposto del grave comportamento posto in essere dai giocatori della squadra ospitante, prima dell’inizio della gara, a seguito di provocazioni verbali e di percosse subite dai propri calciatori, con la conseguenza che la gara non è stata disputata con il giusto spirito agonistico dai propri tesserati. Chiede, pertanto,  l’applicazione dell’art. 10 C.G.S. evidenziando una responsabilità a carico della Società ospitante per i fatti lamentati.

La Società reclamata chiede, con le controdeduzioni depositate, il rigetto del reclamo, essendo stata sanzionata dal Giudice di primo grado con ammenda.

Dall’esame del referto arbitrale risulta che i giocatori di entrambe le squadre, prima dell’inizio della gara, alle ore  14,15 circa, hanno dato vita ad una rissa, sedata dopo pochi minuti, che non ha impedito il regolare svolgimento della gara.

Detta circostanza risulta confermata dal Commissario di campo il quale, nel supplemento di rapporto,  ha scritto che i giocatori della Società reclamante sono stati accolti in modo astioso dagli avversari.

Ciò ha ingenerato una rissa sedata dall’arrivo dei Carabinieri, nel frattempo giunti, nonché dal comportamento sportivo di alcuni giocatori che hanno permesso il regolare svolgimento della gara.

Orbene, agli atti del fascicolo non vi è altra documentazione che possa ingenerare dubbi circa la veridicità di quanto riportato dal Direttore di gara e dal Commissario di campo presente ai fatti nei rispettivi referti, che godono di fede privilegiata probatoria il primo e di fede probatoria il secondo.

A tal proposito, l’art. 61 comma 1 del C.G.S. recita “I rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Quanto ai mezzi di prova,  questa Corte ritiene inammissibile la richiesta avanzata dalla reclamante per inosservanza del dettato di cui all’art. 60 C.G.S.

Ritenuto che l’escussione di quattro tesserati,  proposta nel reclamo come mezzo di prova, debba intendersi quale testimonianza, atteso che gli altri mezzi sono i mezzi audiovisivi (art. 58) e la consulenza tecnica (art. 59), è palese la mancata osservanza del contenuto di cui all’art. 60 sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il ricorso proposto e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

 

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