C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 06/04/2023 – Delibera – Gara del 26/ 3/2023 ROTA GRECA – TREBISACCE CALCIO

Gara del 26/ 3/2023 ROTA GRECA - TREBISACCE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 135 del 30 marzo 2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Trebisacce Calcio è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.; letto il ricorso con il quale la società ASD Trebisacce Calcio chiede di irrogarsi alla società ASD Rota Greca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ovvero di annullare la gara stessa e disporne la ripetizione per responsabilità di fatti e situazioni che hanno influito sul regolare dello svolgimento della gara ex art. 10 del C.G.S.; in particolare nelle motivazioni la ricorrente sostiene che:

- non appena i calciatori della società ASD Trebisacce Calcio sarebbero arrivati presso il campo sportivo di Rota Greca e gli stessi entravano in campo in campo per verificare lo stato del terreno di gioco si sarebbe verificata una grave minaccia ai danni di un atleta che sarebbe stato colpito con un forte schiaffo da un giocatore della squadra avversaria sicchè non si sentiva di poter partecipare alla partita; - che al fine di evitare conseguenze più gravi, i calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio avrebbero deciso di rientrare immediatamente negli spogliatoi e giunti nei pressi dell'ingresso dello spogliatoio, però, un giocatore dell'ASD Rota Greca avrebbe minacciato ed aggredito fisicamente un atleta dell'ASD Trebisacce Calcio e, a seguito di ciò, si sarebbero scatenate ulteriori aggressioni fisiche, molto violente, da parte di atleti, dirigenti e tesserati dell'ASD Rota Greca ai danni dei calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio, nelle quali un componente dello staff dell'ASD Rota Greca avrebbe partecipato con un martello; - che i suddetti fatti sarebbero accaduti mentre sopraggiungeva l'arbitro di gara che avrebbe assistito alle aggressioni subite dai calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio e sarebbe intervenuto per placare detti attacchi violenti, chiedendo di riportare la calma per procedere comunque con l'inizio della gara e anche il Commissario di campo e le Forze dell'ordine ivi presenti sarebbero intervenuti per sedare le succitate aggressioni; che la gara, quindi, si sarebbe disputata comunque e si sarebbe conclusa con il risultato alterato e compromesso dai fatti sopra rappresentati; - che i suddetti episodi avrebbero generato un atteggiamento di timore degli atleti dell'ASD Trebisacce Calcio, condizionandone lo stato d'animo e, di conseguenza, influenzando la regolarità di svolgimento e il risultato della gara e che la partita si sarebbe svolta, su indicazione dell'arbitro, solo ed esclusivamente per evitare ulteriori serie conseguenze ed avrebbe determinato una obiettiva inidoneità del risultato; - che a conferma del clima violento e di tensione generato dall'ASD Rota Greca, appena terminata la partita, i calciatori, dirigenti e tesserati dell'ASD Trebisacce Calcio, uscendo dal campo di gioco, avrebbero ricevuto gravi aggressioni verbali e fisiche, subendo persino lesioni accertate da visite mediche effettuate al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza "SS. Annunziata"; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che immediatamente dopo l'arrivo dell'arbitro presso l'impianto sportivo e subito dopo il suo ingresso sul terreno di gioco intorno alle 14:15 quando ancora non erano presenti i carabinieri sul posto, assisteva a una maxi massconfrontation, che vedeva come protagonisti tutti i componenti di ambedue le società; - che durante la mass-confrontation, i componenti delle due società si scambiavano ripetuti calci e pugni, il tutto accompagnato da minacce di morte da entrambe le parti; - che tra il caos generale e l'abbigliamento non ancora ufficiale dei protagonisti, il direttore di gara non riusciva a identificare nessuno dei partecipanti a questo episodio; - che la situazione è rientrata dopo qualche manciata di minuti e la partita è stata portata a termine senza alcun problema; considerato, pertanto, che la gara ha avuto regolare svolgimento e che le motivazioni riportate nel ricorso presentato dalla società ASD Trebisacce Calcio null'altro aggiungono a quanto già sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. CR Calabria n. 135 del 30 marzo 2023 e che non è stata trasmessa alcuna prova in merito alle lesioni accertate dalle visite mediche effettuate successivamente all'incontro in questione;

delibera

1) rigettare il ricorso presentato dalla società ASD Trebisacce Calcio e incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. 2) omologare il risultato della gara Rota Greca - Trebisacce Calcio:3-2.

 

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