C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 50/CSAT del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società SAPRI CALCIO in riferimento al C.U. n.28/GST del 14.03.2023. Gara – Sapri Calcio Gdp / Gruppo Sportivo Herajon del 5.03.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società SAPRI CALCIO in riferimento al C.U. n.28/GST del 14.03.2023. Gara – Sapri Calcio Gdp / Gruppo Sportivo Herajon del 5.03.2023 – Campionato Promozione.

La società Asd Sapri Calcio Gdp proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.28/Gst del 14/03/2023, con la quale il Gst rigettava il ricorso della società reclamante omologando il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo. Deduceva la società reclamante che l’impugnativa doveva essere accolta atteso che la delibera adottata dal Gst era viziata da errore indicando ed in procedendo nonché da violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento del gioco del calcio e dell’art.10, comma 5, lettera C del CGS. Riteneva, inoltre, la reclamante che la delibera era viziata da errore in iudicando ed in procedendo nonché da violazione e falsa applicazione dell’art.6 del regolamento del gioco del calcio e dell’art. 10, comma 5, lettera C del CGS. Riteneva, inoltre, la reclamante che la delibera era viziata avendo il Gst omesso la valutazione di un fatto decisivo ed incidente sull’esito del ricorso. Precisava la reclamante che il provvedimento del Gts era viziato per errore di giudizio in relazione all’art.10 del CGS laddove non abbia considerato le dichiarazioni rese dal DDG in sede di audizione, di chiaro valore e contenuto confessorio, allorquando affermava che per qualche minuto conduceva la gara in assenza di uno degli assistenti di linea. Di qui la violazione della regola 6 del giuoco del calcio e il verificarsi di un insanabile errore tecnico. Continuava la reclamante che, anche a volere ritenere che il Gst conservasse un margine di discrezionalità valutativa, in ogni caso gravi e plurimi sarebbero gli errori. In particolare non si comprende il perché il Gst non abbia considerato che la violazione della regola tecnica non abbia potuto incidere sul regolare svolgimento della gara. Inoltre, sempre a detta della reclamante, il Gst non aveva tenuto conto della dichiarazione resa dal Commissario di campo che accerta, che l’assistente di linea, indicato dalla società Gs Herajon, si era seduto in panchina per circa 15 minuti. Tale dichiarazione, non solo confermerebbe l’errore e la violazione della regola tecnica, ma sarebbe in pieno contrasto con quanto affermato e precisato dal DDG che evidenzia l’assenza dell’assistente di linea solo per qualche minuto. La reclamante, inoltre, chiedeva l’accoglimento della impugnativa attesa anche la violazione e falsa applicazione degli art. 50, comma 3, art. 57 comma 1 e art. 58 commi 2 e 3 del CGS per non avere il Gst ritenuto ammissibili i mezzi di prova allegati al ricorso. Conclude, quindi, la reclamante per l’accoglimento del reclamo disponendo la riforma della decisione del Gst, le ripetizione della gara chiedendo l’autorizzazione al deposito del DVD contenente la ripresa video integrale della partita. La Corte Sportiva d’ Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, ritenendo il referto di gara, fonte privilegiata considera la delibera del Gst condivisibile, precisa e puntuale non ravvisandosi nella fattispecie alcun errore tecnico da comportare la ripetizione della gara. Inoltre, la richiesta di autorizzazione di deposito del DVD, contenente le riprese video integrali della gara attraverso supporto Cd Rom o simile, non può essere accolta in questa fase perché in contrasto con quanto disposto dagli art. 58 e 61 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.28/Gst del 14/03/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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