C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 50/CSAT del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società SCAFATESE CALCIO 1922 in riferimento al C.U. n.126 del 9.03.2023. Gara – San Marzano Calcio / Scafatese Calcio 1922 del 5.03.2023 – Campionato Eccellenza.

 

Reclamo della società SCAFATESE CALCIO 1922 in riferimento al C.U. n.126 del 9.03.2023. Gara – San Marzano Calcio / Scafatese Calcio 1922 del 5.03.2023 – Campionato Eccellenza.

La società SSD Scafatese 1922 arl proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 oltre al pagamento dei danni relativi al rispristino della porta ed un maniglione antipanico dello stadio di Sarno, adottato dal Gst e pubblicata sul C.U. n.126 del 9/03/2023. In particolare, la reclamante precisava che, in riferimento al lancio dei petardi all’interno del settore ospiti, avendo presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore formale denuncia/querela contro ignoti e, in riferimento allo striscione offensivo rivolto al Presidente della squadra avversaria, il tenore dello stesso non appariva né offensivo né tantomeno denigratorio. Evidenziava la reclamante che era di pubblica conoscenza che il sig. Romano, Presidente della società San Marzano, è titolare di una industria di trasformazione di conserve alimentari sul territorio del Comune di Scafati per la quale, oltre una serie di ricorsi in sede amministrativa contro l’Ente Comunale, vedeva in corso procedimenti penali. In relazione, poi, alle esplosioni di due petardi nel settore ospiti e seguente incendio di bandiere e striscioni, la reclamante precisa che tali affermazioni sono del tutto false ed illogiche come, peraltro, si evincerebbe dai commenti provenienti dal settore dei tifosi locali udibili nel video allegato nonché dalla reazione del pubblico ospite di sgomento e fuga generale sarebbero stati lanciati dall’esterno dello stadio. Inoltre sono stati i petardi che hanno provocato l’incendio degli striscioni e delle bandiere dei sostenitori scafatesi che non avrebbero compiuto tali atti del tutto privi di logica di tifo. In relazione, poi, alla rottura del maniglione della porta antipanico di accesso al bagno disabili, la reclamante evidenziava che appariva del tutto logico che , in conseguenza del lancio dall’esterno dello stadio da parte di persone non identificate, alcuni sostenitori della Scafatese con donne e bambini al seguito tentava di trovare riparo all’interno del bagno attraverso l’apertura del maniglione antipanico che cedeva a causa della mancata manutenzione dell’impianto sportivo. Concludeva la reclamante per l’accoglimento del reclamo dal momento che le sanzioni apparivano eccessive e sproporzionate rispetto ai fatti per come verificatisi. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto; sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l’impugnativa meritevole di parziale accoglimento. L’ammenda inflitta alla società reclamante per le intemperanze della propria tifoseria appare infatti, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti mentre ritiene di non accogliere la richiesta di revoca dell’obbligo di risarcimento dei danni subiti dalle infrastrutture dello stadio Squitieri di Sarno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda alla società Scafatese 1922 ad euro 250.00, conferma l’obbligo per la società Scafatese 1922 di risarcire alla proprietà dell’impianto tutti i danni documentati, provati e quantificati. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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