C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 52/CSAT del 06/04/2023 – Delibera – Gara – Agropoli / G. Carotenuto del 18.03.2023 – Campionato Eccellenza. Il sig. Lamberti Giuseppe Rocco, nella qualità di allenatore della società Agropoli, proponeva ritualmente reclamo (attraverso il proprio legale) avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 10 gare adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 133 del 23/03/2023.

Gara – Agropoli / G. Carotenuto del 18.03.2023 – Campionato Eccellenza. Il sig. Lamberti Giuseppe Rocco, nella qualità di allenatore della società Agropoli, proponeva ritualmente reclamo (attraverso il proprio legale) avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 10 gare adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 133 del 23/03/2023. Deduceva il reclamante che tra quanto riportato dal DDG sul referto e quanto , invece, riportato dall’Assistente n.1 vi era grande discordanza. Il DDG, infatti, riportava che, su segnalazione dell’AA1, il reclamante veniva espulso perché abbandonava intenzionalmente il recinto di gioco in segno di dissenso mentre l’AA! Evidenziava che lo stesso, dopo ripetute lamentele, si alzava ed andava verso l’uscita del campo urlando contro la terna e dicendo “aveva ragione Vessicchio voi donne dovete stare a casa”. Deduceva , ancora, il reclamante che nell’occasione assumeva un atteggiamento scorretto e come gesto di stizza si allontanava volontariamente dalla panchina ma certamente non poneva in essere né un atteggiamento plateale né tantomeno pronunciava frasi discriminatorie. Nella fattispecie, pertanto, doveva trovare applicazione quanto previsto dall’art. 36, comma 1, CGS, quanto previsto dall’art. 28 CGS. Il reclamante concludeva per l’accoglimento dell’impugnativa con conseguente riduzione della squalifica alla luce anche di precedenti adottati dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale che, in casi più gravi, aveva deliberato provvedimenti disciplinari sensibilmente meno gravosi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG e quello redatto dall’AA1, il reclamo così come proposto, sentito il reclamante, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. La CSAT, infatti, ritiene che nella fattispecie trova applicazione quanto previsto dall’art. 36 CGS non ravvisando alcun comportamento del reclamante a sfondo discriminatorio e/o razziale. Evidenzia che il comportamento tenuto dall’allenatore sia stato gravemente irriguardoso ed ingiurioso ma la sanzione disciplinare adottata appare eccessiva ed estremamente severa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Lamberti Giuseppe Rocco a cinque giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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