C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 52/CSAT del 06/04/2023 – Delibera – Gara – Montecalvario Calcio / Academy Pasquale Foggia del 12.03.2023 – Campionato 3° Categoria (NA).
Gara – Montecalvario Calcio / Academy Pasquale Foggia del 12.03.2023 – Campionato 3° Categoria (NA).
La società Asd Academy Pasquale Foggia proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal Gst, pubblicata sul C.U. n.142 del16/3/2023, con la quale, tra l’altro, veniva inflitta la squalifica per cinque (5) giornate al calciatore sig. Mazzocchi Raffaele, l’obbligo di disputare, fino alla fine del campionato, le gare interne a porte chiuse nonché l’ammenda alla società di euro 500,00. Deduceva la società reclamante che, in relazione alla sanzione disciplinare inflitta al calciatore, la stessa era viziata da eccessiva gravosità e severità dal momento che il comportamento tenuto dallo stesso non era qualificabile come violento bensì scorretto ed antisportivo. Nel comportamento del calciatore, in particolare, non era ravvisabile. Alcun intento lesivo dell’incolumità dell’avversario il quale non riportava alcun danno fisico per cui alla fattispecie andava applicato l’art.39, comma 1, del CGS. Deducevamo, ancora, la reclamante che le ulteriori sanzioni disciplinari adottati nei confronti della società apparivano estremamente gravose e severe alla luce di svariate e giustificative circostanze attenuanti completamente ignorate dal giudice di prime cure come ad esempio le meritorie ed indiscusse attività di collaboratore posta in essere dai dirigenti dalla società reclamante. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo e per l’effetto ridurre sensibilmente le sanzioni disciplinari adottate anche alla luce della circostanza che, nel corso della corrente stagione, la società non ha subito alcuna sanzione per il comportamento dei sostenitori. La C.S.A.T, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG ed il rapporto redatto dal commissario di campo, sentita la parte reclamante, ritiene l’impugnativa meritevole di parziale accoglimento. La Corte, infatti, rilevato che il referto di gara redatto dal DDG nonchè gli atti ad esso allegati, costituiscono fonte privilegiata, rileva che alcuni sanzioni disciplinari adottati, appaiono viziate da eccessiva gravosità.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda alla società a complessive euro 250,00, conferma per il resto la delibera impugnata. Nulla dispone il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.