LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Daniele FRABOTTA/U.S.GROSSETO 1912 SS ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Daniele FRABOTTA/U.S.GROSSETO 1912 SS ARL

La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DANIELE FRABOTTA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società U.S. GROSSETO 1912 SRL e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

- della costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha adito la C.A.E. per l’adempimento dell’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. U.S. GROSSETO 1912 SRL, che per la stagione sportiva 2022/2023 prevede un compenso annuo lordo di Euro 27.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi fino alla data del 15.09.2022, momento in cui è stato trasferito presso altra società, ma di non aver ricevuto da parte della debitrice il pagamento di alcuna somma, assumendo perciò di essere creditore dell’importo pari ad Euro 3.673,35, preteso per il periodo in cui ha svolto la sua attività presso la società resistente e di cui in questa sede chiede il pagamento;

VALUTATA

- la documentazione pervenuta alla C.A.E. in data 3.03.2023, con la quale il calciatore ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta dal ricorrente e dalla società resistente, nella quale si dà atto dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 3.000,00 a beneficio del ricorrente, il quale ha dichiarato nella scrittura allegata alla suddetta comunicazione di ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell’avvenuto pagamento dei predetti importi e di non avere null’altro a pretendere nei confronti della società nell’ambito della vicenda per cui è causa;

- le dichiarazioni rese dal difensore della parte ricorrente nella comunicazione di cui sopra sono state confermate anche in sede di audizione circa l’avvenuta soddisfazione dell’interesse alla decisione del ricorso;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere. 

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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