LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide VIOLA/ALCIONE MILANO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Davide VIOLA/ALCIONE MILANO SSD ARL

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 3 gennaio 2023 la sig.ra Viola Davide, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Alcione Milano SSD ARL, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere l’importo lordo di euro 19.500,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico). Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 16.435,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell’associazione al versamento dell’importo di euro 3.065,00 a saldo di quanto dovuto.

La società, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ha sostenuto che il minor importo era corretto in relazione a due ordini di ragioni. 

La prima in quanto il calciatore avrebbe commesso talune violazioni indicate nel protocollo interno alla società, da cui sarebbe derivata l’applicazione di sanzioni pecuniarie in capo al calciatore, la seconda poiché trattandosi di importo lordo e non netto l’importo comunque doveva essere ridotto rispetto a quello indicato nell’accordo sottoscritto. 

Il calciatore, per il tramite del proprio difensore trasmetteva ulteriori note difensive in cui sconfessava sia le violazioni, sia l’applicabilità del protocollo interno. Inoltre, il calciatore richiamava la costante giurisprudenza del Tribunale Federale, secondo la quale se la società non dà prova di aver versato i tributi inerenti al rapporto con il calciatore deve corrispondere l’intero importo pattuito direttamente al calciatore. 

In data 29 marzo 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste. Parte resistente non si è presentata all’udienza. La Commissione 

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, ribadisce come in precedenza questa Commissione ha già avuto modo di motivare, che le questioni di carattere disciplinare devono essere valutate nelle sedi compenti e non presso la CAE, la quale detiene un sindacato limitato alla valutazione eminentemente di carattere economico.

Ritiene, inoltre, questa Commissione di dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale che onera la società di aver adempiuto agli obblighi contributivi sulla stessa incombenti; 

accertata l’esistenza del credito del sig. Viola Davide essendo stato documento l’accordo economico, così come indicato nella parte motiva; 

VALUTATO

l’inadempimento quantificato in euro 3.065,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Alcione Milano SSD ARL al pagamento in favore del sig. Viola Davide della somma di € 3.065,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla Alcione Milano SSD ARL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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