LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo GROSSI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo GROSSI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Lorenzo Grossi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D.  TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. Lorenzo Grossi ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato in data 28.10.2022 per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. NUOVA FLORIDA, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 6.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 3.000,00, con la conseguenza che egli sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 3.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. Tuttavia, con comunicazione irritualmente trasmessa alla C.A.E. e alla difesa del ricorrente in data 28.10.2022, la società ha sostenuto che il calciatore avrebbe già ricevuto il pagamento degli importi di cui si professa creditore, avendone rilasciato “liberatoria”. Tuttavia, a proposito della presenta esistenza di una “liberatoria” asseritamente sottoscritta dal calciatore, alla comunicazione trasmessa via posta certificata alla C.A.E. - che non reca nemmeno l’indicazione del soggetto che l’avrebbe redatta per conto e nell’interesse della società - non risulta allegata alcuna “liberatoria”, né altro atto astrattamente idoneo a dimostrare quanto meramente asserito dalla società.

La difesa del calciatore, con successiva memoria integrativa, ha contestato fermamente l’asserito pagamento delle somme pretese nel ricorso, escludendo l’esistenza di qualsiasi “liberatoria” che sarebbe stata asseritamente sottoscritta dal calciatore

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio, ma si è limitata a contestare la debenza degli importi mediante la suddetta comunicazione irrituale, senza in alcun modo provare l’avvenuto pagamento né l’esistenza della “liberatoria”, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt’oggi l’esistenza del credito azionato il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Lorenzo Grossi della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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