LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCHIAROLI/ASD LORNANO BADESSE CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCHIAROLI/ASD LORNANO BADESSE CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore SCHIAROLI Lorenzo, ricevuto a mezzo pec il 1.02.2023, regolarmente notificato alla ASD LORNANO BADESSE
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della ASD LORNANO BADESSE
VALUTATI
tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio legale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 29.03.2023
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD LORNANO BADESSE, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 16.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 14.800,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD LORNANO BADESSE al “pagamento della somma di Euro 1.200,00”.
La parte ricorrente, in data 6.02.2023, ha inviato alla CAE una liberatoria - con annessa richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere - in uno con la copia del documento del calciatore sottoscritta.
In particolare, con questo documento la parte ricorrente informa che il calciatore ha ricevuto dalla società euro 800,00, in luogo dei 1.200,00 euro richiesti con il ricorso.
Il calciatore, con la relativa sottoscrizione, dichiara di accettare la somma in questione a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.