LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mario Luigi D’ANGELO/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Mario Luigi D’ANGELO/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 dicembre 2022 il sig. Mario Luigi D’Angelo, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S. Bisceglie s.r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere l’importo lordo di euro 4.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 3.200,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell’associazione al versamento dell’importo di euro 800,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 29 marzo 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S. Bisceglie s.r.l.;  accertata l’esistenza del credito del sig. Mario Luigi D’Angelo, così come documento dall’accordo economico, così come indicato nella parte motiva; 

VALUTATO

l’inadempimento incontestato quantificato euro 800,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S. Bisceglie s.r.l. al pagamento in favore del sig. Mario Luigi D’Angelo della somma di € 800,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S. Bisceglie s.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.  

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it