LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COSENTINO/A.C.LEGNANO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COSENTINO/A.C.LEGNANO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 17 gennaio 2023, e proseguito alla CAE il seguente 17 febbraio, il calciatore Maurizio Cosentino (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Agropoli il 18 maggio 1999, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 - con la AC Legnano SSD ARL (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso lordo annuo di euro 10.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2022 oltre alle spese per il vitto e l’alloggio, per ulteriori euro 8.000,00;

b. la società fino all’8 dicembre 2022 ha corrisposto al calciatore euro 4.600,00 invece di euro 7.939,72 quale somma ritenuta dovuta, ottenuta dividendo i dovuti, da contratto, 18.000 euro per i 365 giorni di durata dello stesso e moltiplicando gli, ottenuti dalla precedente operazione, euro 49,31 al giorno per i 161 giorni effettivi da contratto alla data indicata nel ricorso;

c. il calciatore resta creditore di euro 3.339,72 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 3.339,72.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 29 marzo 2023. In quella sede la CAE ha chiesto al Legale del calciatore di chiarire cosa fosse accaduto l’8 dicembre, data alla quale lo stesso ha ancorato la pretesa economica. Per consentire al calciatore di chiarire la situazione, la causa è stata trattenuta.

Successivamente alla suddetta udienza, il Legale del calciatore ha fatto pervenire una comunicazione con la quale ha affermato che quest’ultimo è stato tesserato dalla società ASD Sant'Angelo Lodigiano in data 9 dicembre 2022, altresì allegando la visura storica, quindi dimostrando l’interruzione del rapporto contrattuale con la società all’8 dicembre 2022.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la AC Legnano SSD ARL a riconoscere al Sig. Maurizio Cosentino,          come in epigrafe individuato,  la  somma  di 3.339,72 euro (tremilatrecentotrentanove/72) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla AC Legnano SSD ARL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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