LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Umberto CARUSO/A.S.D.CALCIO A/5 MANFREDONIA
RICORSO DEL CALCIATORE Umberto CARUSO/A.S.D.CALCIO A/5 MANFREDONIA
La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Umberto CARUSO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 09.02.2023 alla società ASD Calcio a 5 Manfredonia e inviato a questa Commissione;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
OSSERVA
quanto segue:
per la stagione sportiva 2021/2022 il ricorrente è stato tesserato per la società ASD Calcio a 5 Manfredonia per un compenso annuo lordo di euro 21.000,00 con decorrenza dal 01.09.2021 e risultava creditore verso la società di euro 4.000,00;
PRESO ATTO
che, in vista dell’udienza, parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via PEC in data 28.03.2023 alla CAE e alla società ASD Calcio a 5 Manfredonia, la rinuncia al reclamo per l’integrale pagamento di quanto dovutogli, e per l’effetto richiedere espressamente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.