LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Ruggero FROSININI/ASD LORNANO BADESSE CALCIO

RICORSO DELCALCIATORE Ruggero FROSININI/ASD LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore FROSININI Ruggero ricevuto a mezzo pec il 17.01.2023, regolarmente notificato alla ASD LORNANO BADESSE CALCIO

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie difensive del 24.01.2023 da parte della ASD LORNANO BADESSE

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio legale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 29.03.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD LORNANO BADESSE CALCIO, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 9.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 7.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD LORNANO BADESSE al “pagamento della somma di Euro 2.000,00”.

Si è costituita in giudizio la ASD LORNANO BADESSE CALCIO con comunicazione inviata alla CAE il 24.01.2023.

La Società ha quantificato la cifra dovuta al calciatore in € 1.760,00 producendo copie di contabili di bonifici bancari per un totale di € 7.240,00.

La parte ricorrente, in data 3.02.2023, ha inviato alla società ed alla CAE una liberatoria - con annessa richiesta a quest’ultima di dichiarare cessata la materia del contendere. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.  Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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