C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 54/CSAT del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società FOOTBALL CLUB NOCERINA W in riferimento al C.U. n.45/CF del 4.04.2023. Gara – Football Club Nocerina W. / Academy Dream Team C.F. del 2.04.2023 – Campionato Eccellenza Femminile.

Reclamo della società FOOTBALL CLUB NOCERINA W in riferimento al C.U. n.45/CF del 4.04.2023. Gara – Football Club Nocerina W. / Academy Dream Team C.F. del 2.04.2023 – Campionato Eccellenza Femminile.

La Football Club Nocerina proponeva reclamo avverso la squalifica di cinque (5) giornate di gara inflitte alle giocatrici Lodato Anna e Cammarano Rosaria ex art.5 comma 2 (capitano) di cui alla decisione del Gst pubblicato sul C.U. n.45/CF del 4/04/2023 Cr Campania a seguito dell’aggressione subita dal DDG al termine della gara del 2/04/2023 specificando nel referto di gara e del relativo supplemento di rapporto. Le doglianze poste a fondamento del reclamo si sostanziavano nella circostanza che il DDG avrebbe effettuato una valutazione erronea, contraddittoria ed eccessiva. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara e del reclamo depositato, la C.S.A.T. accoglie parzialmente il reclamo limitatamente alla posizione del capitano della squadra Cammarano Rosaria responsabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 CGS. Ad avviso di questa Corte il comportamento assunto dalla calciatrice Lodato Anna è indubbiamente grave e quindi violento e non merita di essere mitigato trattandosi di aggressione e minacce al DDG. I referti di gara, fonte di prova privilegiata sul punto sono oltremodo chiari e circostanziati ad un assenza di valutazione contraria e diversa della sanzione inflitta dal Gst appare congrua e proporzionata. Questione diversa riguardo la calciatrice Cammarano Rosaria la quale risponde ex art. 5 comma 2 CGS nella qualità di capitano della squadra per i fatti verificatisi a fine partita per la mancanza di individuazione delle calciatrici delle proprie squadre e pertanto la medesima inflitta alla calciatrice appare proporzionata e non congrua rispetto ai fatti verificati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica alla sig.ra Cammarano Rosaria a quattro (4) giornate di gara, conferma la squalifica nei confronti della sig.rs Lodato Anna. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

 

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