C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 54/CSAT del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società ATLETICO SAN GREGORIO in riferimento al C.U. n.140 del 30.03.2023. Gara – Atletico San Gregorio / Calpazio del 25.03.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società ATLETICO SAN GREGORIO in riferimento al C.U. n.140 del 30.03.2023. Gara – Atletico San Gregorio / Calpazio del 25.03.2023 – Campionato Promozione.

La società Atletico San Gregorio proponeva reclamo avverso la decisione del Gst C.U. n. 140 del 30/03/2023 con la quale era inflitta al sig. Serritella Sandrino, capitano dell’Atletico San Gregorio, la squalifica per n. 5 giornate e l’ammenda alla medesima società di euro 400.00. Il reclamo risulta inviato il 4/04/2023 in seguito al preannuncio pervenuto il 31/03/2023 ed è peraltro inammissibile ai sensi del C.U. n.105 della F.I.G.C. che abbrevia i termini per le gare che si svolgono nelle ultime quattro giornate di campionato e dispone che il preannuncio deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno in cui è stato pubblicato il provvedimento del Gst.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 140 del 30/3/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it