C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 36/TFT del 06.04.2023 – Delibera – Proc. 14654/127 pfi22-23/PM/fm del 16.12.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Salvatore SCAMPITELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D.Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); – della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022; 2.- il sig. Ivan Domenico LICCIARDIELLO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022; 3.- il sig. Fabio BARALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri rappresentanza della società A.S.D. San Giovannese (oggi A.S.D. Qualiano F.C.); – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che i sigg. Salvatore Scampitelli ed Ivan Domenico Licciardiello svolgessero dal 9.5.2022 attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) dallo stesso rappresentata, nonostante gli stessi fossero tesserati come dirigenti per la A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano); 4.- la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Baraldi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 14654/127 pfi22-23/PM/fm del 16.12.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Salvatore SCAMPITELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D.Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022; 2.- il sig. Ivan Domenico LICCIARDIELLO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022; 3.- il sig. Fabio BARALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri rappresentanza della società A.S.D. San Giovannese (oggi A.S.D. Qualiano F.C.); - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che i sigg. Salvatore Scampitelli ed Ivan Domenico Licciardiello svolgessero dal 9.5.2022 attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) dallo stesso rappresentata, nonostante gli stessi fossero tesserati come dirigenti per la A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano); 4.- la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Baraldi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore SCAMPITELLI, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Ivan Domenico LICCIARDIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Sig. Fabio BARALDI, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che dagli atti di causa, ed in particolare dai verbali delle audizioni dei deferiti innanzi alla Procura Federale, emerge che i signori Scampitelli e Licciardiello hanno svolto attività tecnica per conto della società Asd Sangiovannese Calcio nonostante fossero tesserati come dirigenti per la società Asd Cuore Rangers. Anche il Presidente della società Asd San Giovannese Calcio, sig. Baraldi, ha ammesso di aver fatto svolgere attività ai suddetti deferiti Scampitelli e Licciardiello portando, però, a sua discolpa la circostanza che gli stessi non gli avevano rappresentato di essere tesserati per altre società. Tale circostanza non è esimente ma porta il collegio a differenziare le sanzioni richiesti ai deferiti suddetti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Scampitelli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Ivan Domenico Licciardiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig. Fabio Baraldi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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