C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 20.04.2023 – Delibera – Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine CANGIANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Domenico Football Club:

Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine CANGIANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Domenico Football Club: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; il sig. Antonio RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; il sig. Antonio BANDIERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cardito: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 21.6.2022; il sig. Luigi LICCARDO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vincenzo Pallotti: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 24.7.2022; il sig. Vincenzo REGA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Olimpia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 21.6.2022 e del 15.7.2022; il sig. Giovanni DE SIMONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Sporting Center: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 30.6.2022 e del 5.7.2022; le società A.S.D. San Domenico Football Club, A.S.D. Solo Calcio Soccer Club, A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, A.S.D. Olimpique Giugliano, A.S.D. Città di Cardito, A.S.D. Vincenzo Pallotti, S.C. OLIMPIA ed A.S.D. New Sporting Center a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Carmine CANGIANO della società A.S.D. San Domenico Football Club, la sanzione di mesi Sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Domenico Football Club € 400,00 di ammenda; per il Presidente Antonio RUSSO della società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione; per la società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club € 400,00 di ammenda; per il Presidente Antonio BANDIERA della società A.S.D. Città di Cardito, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. Città di Cardito € 500,00 di ammenda; per il Presidente Luigi LICCARDO, della società A.S.D. Vincenzo Pallotti, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. Vincenzo Pallotti € 500,00 di ammenda; per il Presidente Vincenzo REGA,, della società S.C. OLYMPIA, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società S.C. OLYMPIA € 500,00 di ammenda; per il Presidente Giovanni DE SIMONE, della società A.S.D. New Sporting Center, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. New Sporting Center € 500,00 di ammenda. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Osserva il Tribunale Federale Territoriale che l’atto di deferimento della Procura Federale per cui si procede, che è stato avviato a seguito della segnalazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, si basa sostanzialmente su segnalazione del Settore Giovanile Scolastico, su relazioni di collaboratori della Procura Federale presenti presso i Centri Sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), nonchè su numerosi verbali di audizione dei rappresentanti legali delle società acquisiti da parte della Procura nel corso delle indagini. Ciò posto, prima di valutare il merito delle singole posizioni delle società deferite, il Tribunale ritiene necessario in via generale e preliminare rilevare che la partecipazione delle società deferite al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup” è emersa dalla copia del calendario che sono stati acquisiti. Dall’esame di queste griglie, infatti, emerge che sono riportate le denominazioni delle società partecipanti al Torneo con i risultati delle gare effettuate e con le indicazioni di quelle ancora da effettuare. Vero è che, per una evidente agevolazione del compilatore del calendario, le società partecipanti a questo Torneo vengono per lo più indicate senza le sigle che precedono la loro denominazione. In particolare, la sigla “ASD” non compare nelle griglie del calendario per nessuna delle società che pure vengono indicate come partecipanti alla competizione. Ma la mancanza di una sigla non è sufficiente, da sola, a dimostrare che sia una diversa società quella che ha partecipato al Torneo, anche perché le numerose società che attraverso i propri rappresentanti legali hanno ammesso la partecipazione al Torneo (e si sono avvalse dell’applicazione prima del deferimento delle sanzioni di cui all’art.126 CGS) erano indicate nel calendario senza la sigla ASD, pur risultando questa contenuta nell’atto di affiliazione alla Figc- Lnd. Il che costituisce, ad avviso di Questo Tribunale, ragionevolmente anche un riscontro esterno all’attendibilità dei documenti acquisiti in relazione alla partecipazione al Torneo di quelle società, la cui denominazione è stata indicata nel calendario senza essere preceduta dalla sigla ASD o da sigle simili. Fatta questa premessa, vengono valutate le singole posizioni dei deferiti alla luce delle considerazioni enunciate sopra. - Carmine CANGIANO e la A.S.D. San Domenico Football Club, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. ,il delegato Andolfi Giorgio, del Rappresentante legale, sopracitato, ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”. Nel merito va assunto che la Procura Federale, all’odierna udienza, ha depositato il modulo contenente l’eventuale accordo per l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.126 CGS; determinato in Euro 200,00, che nonostante i solleciti della Procura Federale veniva restituito dalla società senza essere sottoscritto dal Presidente dello stesso sig. Cangiano Carmine, pur essendo stato fatto il versamento della somma di euro 200.00. Conseguentemente, in mancanza della sottoscrizione non si è perfezionato l’accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, e del fatto che l’omessa sottoscrizione è dovuta ad un mero errore, considerato altresì il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - Antonio RUSSO e la A.S.D. Solo Calcio Soccer Club, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. ,il delegato Andolfi Giorgio, del Rappresentante legale, sopracitato, ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Luigi LICCARDO, e la A.S.D. Vincenzo Pallotti, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Giovanni DE SIMONE e la A.S.D. New Sporting Center, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Antonio BANDIERA e la A.S.D. Città di Cardito, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “Sport & Fun Young Summer Cup”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Città di Cardito, bensì una società denominata Cardito City. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. - il sig. Vincenzo REGA,, della società S.C. OLYMPIA, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “Sport & Fun Young Summer Cup”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione S.C. OLYMPIA, bensì una società denominata Olympia Casavatore. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DELIBERA

Di ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Carmine CANGIANO della società A.S.D. San Domenico Football Club, la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società A.S.D. San Domenico Football Club € 100.00 di ammenda; per il Presidente Antonio RUSSO della società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club € 400,00 di ammenda; per il Presidente Luigi LICCARDO, della società A.S.D. Vincenzo Pallotti, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. Vincenzo Pallotti € 500,00 di ammenda; per il Presidente Giovanni DE SIMONE, della società A.S.D. New Sporting Center, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. New Sporting Center € 500,00 di ammenda. DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di: sig. Antonio BANDIERA e la A.S.D. Città di Cardito e il sig. Vincenzo REGA, e la S.C. OLYMPIA

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