C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 20.04.2023 – Delibera – Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig.Antonio VITIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Sant’Aniello Gragnano:

Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig.Antonio VITIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Sant’Aniello Gragnano: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; - la sig.ra Fortuna FAVAROTTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olimpique Giugliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village” sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 21.7.2022; ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 20/03/2023 per il Presidente Antonio VITIELLO la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito); A.S.D. Sant’Aniello Gragnano la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda); per il Presidente sig.ra Fortuna FAVAROTTA la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI VENTI di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito); per la società A.S.D. Olimpique Giugliano la sanzione di euro TRECENTOTRENTATRE,00 di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

per il Presidente Antonio VITIELLO la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito); A.S.D. Sant’Aniello Gragnano la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda); per il Presidente sig.ra Fortuna FAVAROTTA la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI VENTI di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito); per la società A.S.D. Olimpique Giugliano la sanzione di euro TRECENTOTRENTATRE,00 di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it