C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 20.04.2023 – Delibera – Proc. 13765/854 pfi 21-22/PM/vdb del 2.12.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Luigi Stasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Giugliano Calcio 1928: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Giugliano Calcio 1928 – Raffaele Sergio Academy disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone D del campionato Regionale Maschile Under, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Eduardo Matafora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
Proc. 13765/854 pfi 21-22/PM/vdb del 2.12.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Luigi Stasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Giugliano Calcio 1928: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Giugliano Calcio 1928 - Raffaele Sergio Academy disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone D del campionato Regionale Maschile Under, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Eduardo Matafora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore di cui al deferimento era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Giugliano Calcio 1928 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Luigi Stasi. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente accompagnatore Sig. Luigi Stasi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Giugliano Calcio 1928 alla data della gara di cui al deferimento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il dirigente accompagnatore Sig. Luigi Stasi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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