C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 14.04.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Luca Pagano per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 90 del 29.03.2023. Gara: San Felice / Sammartinese del 25.03.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Luca Pagano per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 90 del 29.03.2023. Gara: San Felice / Sammartinese del 25.03.2023

La società US San Felice ASD propone rituale reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra menzionato affermando che a fine gara alcuni tesserati della propria società si trattenevano davanti allo spogliatoio per festeggiare l’avvenuta acquisizione della permanenza nella categoria Juniores Regionale e che in tale frangente battevano le mani sulla porta dello spogliatoio riservato alla squadra locale senza tuttavia colpire con pugni la porta dello spogliatoio dell’arbitro. Sostiene inoltre la reclamante che lo stesso direttore di gara, essendo all’interno del locale spogliatoi a lui riservato, non poteva identificare il tesserato che avrebbe pronunciato la frase offensiva nei suoi riguardi. Per i detti motivi il San Felice chiede la cancellazione della squalifica per quattro giornate inflitta al proprio giocatore Luca Pagano. La società reclamante che con il proposto reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali con particolare riferimento al supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara, la Corte ritiene che l’identificazione del calciatore Luca Pagano come l’autore del pugno contro la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara e della contestuale frase ingiuriosa, sia frutto di una mera supposizione dell’arbitro non sorretta da sufficienti elementi di prova certa. L’arbitro scrive infatti di aver avvertito il pugno contro la porta e udito l’offesa a lui diretta mentre si trovava all’interno del proprio spogliatoio e, aprendone la porta, di essersi trovato davanti il calciatore Pagano che urlava. A ben vedere e stando a quanto riportato a referto, solo quest’ultimo comportamento irriguardoso e antisportivo può con certezza essere ascritto al calciatore Luca Pagano del San Felice, comportamento che tuttavia non giustifica una squalifica per quattro giornate deliberata dal Giudice sportivo regionale. Il proposto reclamo appare quindi parzialmente fondato e per la condotta antiregolamentare tenuta a fine gara dal calciatore Luca Pagano si ritiene congrua una squalifica per due sole giornate effettive di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo presentato dalla società US San Felice ASD e riduce a due giornate di gara la squalifica ai danni del calciatore Luca Pagano. Nulla dispone relativamente al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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