C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 19.04.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso squalifica del calciatore Luca Barbieri per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 93 del 05.04.2023. Gara: Calcio Zola Predosa / Trebbo 1979 del 02.04.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso squalifica del calciatore Luca Barbieri per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 93 del 05.04.2023. Gara: Calcio Zola Predosa / Trebbo 1979 del 02.04.2023

La Società ASD Calcio Zola Predosa propone rituale reclamo avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare disposo nei confronti del proprio calciatore Luca Barbieri ammettendo che lo stesso ha effettivamente preso parte al “litigio” avvenuto a fine gara fra i tesserti di entrambe le contendenti, ma negando che il suddetto atleta, a differenza degli altri tesserati sanzionati dal Direttore di gara, si sia reso protagonista “né di una rissa né tanto meno di spintoni e pugni come indicato all’interno del referto redatto dal Direttore di gara”. Affermando che il giocatore Barbieri non sarebbe in precedenza mai incorso in squalifiche o inibizioni per motivi disciplinari e che la sua condotta non può essere paragonata e assimilata a quella degli altri tesserati, i quali hanno realmente dato vita a una rissa sfociata in spintoni e sanata solo grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti, la società reclamante chiede un riduzione quanto meno di una giornata della squalifica inflittagli. 17.La società Calcio Zola Predosa che con il proposto reclamo chiede di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente munito di delega, il quale si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e in questa sede sottolinea e ribadisce che il calciatore Luca Barbieri non ha preso parte attiva al parapiglia accesosi a fine gara e che l’arbitro sarebbe incorso in un abbaglio. 18.Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società Calcio Zola Predosa in sede audizione e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ritiene che le motivazioni proposte dalla reclamante siano prive di fondamento e che pertanto il reclamo in parola non meriti accoglimento. 19.Dagli atti ufficiali risulta infatti che il direttore di gara ha rispettato in maniera ineccepibile le indicazioni impartite dall’Associazione Italiana Arbitri per fronteggiare i casi di mass confrontation rispetto alla quale egli si è correttamente defilato, ne ha attentamente assistito lo svolgimento e, una volta terminata, non ha lasciato impuniti i tesserati che a suo giudizio l’avevano generata. 20.Fra costoro l’ufficiale di gara ha individuato con certezza anche il calciatore con la maglia numero otto della squadra del Calcio Zola Predosa, Luca Barbieri, la squalifica del quale, nella misura deliberata dal Giudice sportivo regionale, appare pertanto giustificata e congruamente quantificata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. 23.Pone a carico della società ASD Calcio Zola Predosa il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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