C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 19.04.2023 – Delibera – GARA: GUASTALLA CALCIO SATURNO – FUTSAL PONTE RODONI DEL 15/04/2023
GARA: GUASTALLA CALCIO SATURNO – FUTSAL PONTE RODONI DEL 15/04/2023
Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e in conformità a quanto previsto dall’abbreviazione dei termini di cui al C.U. nr. 105 FIGC del 18 gennaio 2023 dalla Soc. Guastalla Calcio Saturno, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Futsal Ponte Rodoni utilizzato il calciatore Sig. Balboni Federico con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzioni di cui al C.U. n° 87 del 22/03/2023 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in V infrazione gara del 18/03/2023 7^ giornata di ritorno). In virtù di quanto precede, la società Guastalla Calcio Saturno chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Osserva questo G.S: Accertato che al Sig. Balboni Federico (Soc. Futsal Ponte Rodoni) nel C.U. n° 87 del 22/03/2023 alla Pagina 2763, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in V ammonizione in relazione ad una gara di Campionato Calcio a Cinque Serie C2 in qualità di calciatore tesserato per la Soc. Futsal Ponte Rodoni; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Balboni Federico è stato inserito dalla Soc. Futsal Ponte Rodoni in distinta con il n° 13 e che, in seguito, ha preso effettivamente parte alla gara; Considerato quanto previsto dal comma 4 dell’art. 19, nonché dal comma 7 dell’art. 21 del C.G.S in tema di esecuzione delle sanzioni; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Balboni Federico (Soc. Futsal Ponte Rodoni); Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Guastalla Calcio Saturno e di infliggere, pertanto, alla Soc. Futsal Ponte Rodoni la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: GUASTALLA CALCIO SATURNO – FUTSAL PONTE RODONI 6 – 0 di infliggere al calciatore Sig. Balboni Federico (Soc. Futsal Ponte Rodoni) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Futsal Ponte Rodoni Sig. Cavriani Alex fino al 03/05/2023 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.); di infliggere alla Soc. Futsal Ponte Rodoni l’ammenda di €. 100,00; di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Guastalla Calcio Saturno.