C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 19.04.2023 – Delibera – GARA: S.S. D.R.L. CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. – MISANO del 16/04/2023
GARA: S.S. D.R.L. CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. – MISANO del 16/04/2023
Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 6’del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 3 Sig. Longhi Daniel (Soc. S.S. D.R.L. Cattolica Calcio 1923 S.G.); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.66 comma 1 del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.10 comma 6 lett. b)
P.T.M.
questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: di infliggere alla Società S.S. D.R.L. Cattolica Calcio 1923 S.G. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. S.S. D.R.L. Cattolica Calcio 1923 S.G. Sig. Chiffi Gabriele fino al 03/05/2022 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.4 C.G.S); di infliggere alla Soc. S.S. D.R.L. Cattolica Calcio 1923 S.G. l’ammenda di euro 100,00.