C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 05.04.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori MARIO USBERTI, ALESSANDRO DE SANTO, RAHUL SHARMA nonché delle società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO F.C. e G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori MARIO USBERTI, ALESSANDRO DE SANTO, RAHUL SHARMA nonché delle società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO F.C. e G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO

Con nota 07.03.2023, n.20916/266 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott.ssa Loredana Fardello, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferiscono a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: USBERTI MARIO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO F.C., della violazione dell’ art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’ art.39, comma1, delle N.O.I.F., per aver dotato dei poteri di rappresentanza della Società, consentito e comunque non impedito che il calciatore SHARMA RAHUL prendesse parte alla gara: Junior Pallavicino – US Audace del 02.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 29.07.2022 per la Società G.S.D. Busseto Scuola Calcio; DE SANTO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO F.C., della violazione dell’ art.4 comma 1 del C.G.S. e art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione della gara: Junior Pallavicino – US Audace del 02.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale era indicato il nominativo del calciatore SHARMA RAHUL, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; SHARMA RAHUL, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società G.S.D. Busseto Scuola Calcio, della violazione degli artt. 4 comma1, e 32, comma 2, del C.G.S., per aver preso parte alla gara: Junior Pallavicino – US Audace del 02.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 29.07.2022 per la Società G.S.D. Busseto Scuola Calcio; la Società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO FC per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dei soggetti sopra menzionati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; la Società G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dal calciatore Sharma Rahul, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; Effettuate ritualmente le dovute notifiche, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Conti, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede per poi chiedere che tutte le parti incolpate siano riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - tre mesi di inibizione a carico del Sig. USBERTI MARIO tre mesi di inibizione a carico del Sig. DE SANTO ALESSANDRO - tre giornate di squalifica a carico del Sig. SHARMA RAHUL - 300,00 Euro di ammenda a carico della società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO FC oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato in corso - 300,00 Euro di ammenda a carico della società G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO Le parti deferite pur non avendo prodotto memorie difensive, partecipano da remoto all’odierno dibattimento. Il Sig. Usberti, in proprio e quale legale rappresentane della società Junior Pallavicino e così anche il Sig. De Santo come dirigente della medesima compagine, affermano di aver correttamente adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norme federali in tema di tesseramento per acquisire il prestito del calciatore Sharma Rahul da parte della società Bussetto Scuola Calcio e di non aver registrato alcuna anomalia nell’apposito portale messo a disposizione delle società conseguendo, pertanto, la convinzione che l’operazione avesse avuto buon esito. Ammettono le suddette parti incolpate di non aver effettuato un’ulteriore verifica prima di schierare il calciatore Shama Raul nella gara del 2 ottobre 2022 contro l’Audace, ma che se in questo c’è stato un errore esso non è certo dipeso da male fede e dall’intento di trarre un vantaggio sportivo in un campionato di terza Categoria nel quale la loro società milita senza particolari velleità di successo, ma piuttosto con il proposito di creare aggregazione fra i giovani di Busseto. I dirigenti dello Junior Pallavicino precisano di aver semplicemente voluto assecondare il desiderio del calciatore Sharma Rahul di giocare a pallone e di averlo poi tesserato regolarmente una volta riaperte le liste di trasferimento. Partecipa da remoto anche il Presidente dell’altra società deferita Bussetto Scuola Calcio, il quale nega di aver commesso qualsivoglia violazione delle disposizioni regolamentari in tema di tesseramento e non si spiega il disguido accaduto affermando che per scrupolo aveva contattato telefonicamente l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale ottenendo dallo stesso ampie rassicurazioni sul buon esito del trasferimento del calciatore Sharma Rahul e, a proposito di quest’ultimo, evidenzia la sua sostanziale estraneità e assoluta assenza di responsabilità rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura Federale. Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite in sede di dibattimento; -tenuta in debita considerazione la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite numero 67 CFA 22/23 del 10/02/2023 che fornisce indicazioni a riguardo delle sanzioni irrogabili nell’ambito di fattispecie analoghe a quella in esame; -ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate Mario Usberti, Alessandro De Santo e ASD Junior Pallavicino FC per le violazioni loro rispettivamente attribuite per non aver svolto le attività attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto e al tesseramento di un calciatore conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe (articolo 32 comma 2 C.G.S.); -considerato che nella circostanza in rassegna l’utilizzo da parte della società Junior Pallavicino di un calciatore non legittimato è avvenuta in una sola giornata di gara e che pertanto si valuta non consona la sanzione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica specie se rapportata a una competizione nella quale non sono previste retrocessioni e sul cui esito sportivo la partecipazione irregolare di Rahul Sharma all’incontro del 2 ottobre 2022 non ha avuto nessuna incidenza; -ritenuto invece che in ragione della particolarità del caso, in capo alla società GSD Busseto Scuola Calcio come pure a carico del calciatore Rahul Sharma, a tale ultimo riguardo anche sulla base di un giudizio secondo equità, non siano ravvisabili concreti profili di responsabilità disciplinare sia diretta che oggettiva per la violazione delle norme regolamentari su cui si fonda l’attuale procedimento disciplinare;

d e l i b e r a

di infliggere al Sig. MARIO USBERTI l’inibizione per mesi tre, al Sig. ALESSANDRO DE SANTO l’inibizione per mesi tre e alla società A.S.D. JUNIOR PALLAVICINO F.C l’ammenda di EUR 300,00; di prosciogliere da ogni addebito sia la società G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO sia il calciatore Rahul Sharma.

 

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